La formazione del personale docente e l’amministrazione deve impegnarsi per favorirla, non certo di ostacolarla, finanziando le attività di aggiornamento sia del personale di ruolo che precario: lo ha confermato il tribunale di Trieste, accogliendo il ricorso di un insegnante supplente, difeso dai legali Anief, che a seguito della causa giudiziaria qualche giorno fa ha ottenuto 1.500 euro di risarcimento a seguito di tre supplenze annuali.
IL PARERE DEL GIUDICE DI TRIESTE
Il giudice ha fatto rifermento alla “Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE)”. Secondo il giudice, dunque, “l’importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali. Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente”.
Nella sentenza è stata anche citata la “Corte di Cassazione emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 c.p.c. (Cass. nr. 10072/2023)”, la quale “ha confermato che l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”.
Infine, il tribunale di Trieste ha richiamato la posizione favorevole del Consiglio di Stato, “che con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione”. Quindi, il giudice ha scritto che “i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono del tutto condivisi dallo scrivente” e dato piena ragione al sindacato.
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le sentenze favorevoli a chi ha svolto almeno 5-6 mesi di supplenze annuali hanno di fatto annullato gli atti amministrativi che dal 2016 hanno assegnato la Carta del docente ai soli insegnanti di ruolo, calpestando gli articoli 3, 35 e 97 della nostra Costituzione. A rilevare lo ‘scivolone’ sono state prima il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, quindi la Corte di Giustizia europea in risposta alla causa C-450/2021, quindi la Corte di Cassazione che lo scorso ottobre ha di fatto allargato il bonus annuale ai precari contrattualizzati sino al 30 giugno o alla fine di ogni anno scolastico. E i tribunali si sono adeguati: per ottenere la Carta del docente occorre tuttavia continuare a presentare ricorsi gratuiti e vincenti con Anief”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TRIESTE
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) in parziale accoglimento del ricorso accerta il diritto di XXXXXX XXXXX ad ottenere la carta docente per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, e condanna il convenuto a mettere a disposizione del ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre accessori, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Trieste, 23.1.2024
Il Giudice
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