È sufficiente avere svolto una supplenza annuale per chiedere il riconoscimento della Carta del docente entro il quinquennio successivo, anche se poi nel frattempo l’insegnante precario è entrato in ruolo: a ribadirlo è stato il giudice del Lavoro di Treviso che si è detto favorevole al ricorso, prodotto dal sindacato Anief tramite i suoi legali, per non avere ricevuto i 500 euro a seguito della sua supplenza svolta nell’anno scolastico 2021/22. All’insegnante, assunto a tempo indeterminato all’inizio dell’anno in corso, il Tribunale ha accordato la somma inizialmente non assegnata dall’amministrazione ricordando che il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide – anche - con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
Il Tribunale veneto, inoltre, ha ricordato che gli articoli “63 e 64 CCNL di categoria 29 novembre 2007 pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di garantire gli strumenti per la formazione a tutti i docenti, senza distinzioni tra docenti di ruolo e non, laddove non v’ha dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente.”. Come ha pure detto che “diversamente da quanto assume il Ministero, poi, la Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti precari.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, spiega che “presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare la Carta del docente rappresenta una decisione saggia che vale la pena cogliere al volo: le possibilità di riuscita sono vicine ormai al 100%. Assieme all’ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia europea sezione VI causa C 450-21 e alla sentenza n. 1842/2022del Consiglio di Stato, va ricordata la più recente sentenza emessa dalle Sezioni lavoro della Cassazione, la n. 29961 del 27 ottobre 2023, che ha di fatto detto sì la Carta del docente pure agli insegnanti precari che hanno sottoscritto supplenze con fino al 30 giugno. L’importante – conclude Pacifico – è presentare il ricorso gratuito entro 5 anni dalla sottoscrizione della supplenza”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TREVISO
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata
Condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione del ricorrente l’importo di €500,00 tramite Carta elettronica per l’aggiornamento e formazione del personale docente ed al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in 257,00 oltre oneri di legge per competenze professionali con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Treviso, 04/01/2024
Il G.L.
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