Sulla Carta del docente da dare anche ai precari non vi sono dubbi: la Corte di Giustizia Europea, esaminando la causa C-450/2021, ha stabilito che “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza”.
A scriverlo è il tribunale del lavoro di Padova che ha ritenuto pertinente il ricorso prodotto dai legali operanti per il sindacato Anief in difesa di una docente che non ha ricevuto il bonus annuale da 500 euro per quattro volte, pari ad altrettante supplenze annuali svolte tra il 2018 e il 2022: il giudice ha quindi condannato l’amministrazione scolastica a pagare 1.800 euro di spese e risarcito l’insegnante di “complessivi euro 2000,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato)”.
Nella sentenza, il giudice ha anche ricordato che pure il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha reputato che l’attuale sistema di formazione del personale scolastico “collide coni precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli
pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguire”.
Sempre il giudice di Padova, alla luce di queste due rilevanti espressioni di aule di giustizia, giunge alla conclusione certa “che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della carta docente qualora sia stato assunto a termine nell’anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto per un periodo sufficientemente lungo da garantire quella stabilità di rapporto che porti a presumere che della spesa in formazione fatta in favore del docente il Ministero possa trarre un vantaggio. Tale soglia minima per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo può essere individuata, seppur con una qualche approssimazione, dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico oggetto della domanda, pari all’entità minima della prestazione di un docente di ruolo part time ai sensi dell’art. 39 comma 4 CCNL e dell’art. 4.1 OM 55/1998 (cioè il 50% dell’orario di docenza dell’insegnante full time) a cui la normativa riconosce il bonus in misura piena”. Premesso tutto ciò, nella sentenza emessa dal tribunale veneto si stabilisce che vengano “disapplicati l’art. 1 commi 121, 122, e 123 della L. n. 107/1915, l’art. 3 del DPCM 28.11.2016, nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il sindacato sostiene da anni la tesi che anche 150 giorni di supplenza per anno scolastico siano sufficienti per accedere alla Carta del docente da 500 euro. Del resto, si tratta di una stima equa, come spiegato a Padova, che equivale al servizio svolto da un docente di ruolo su cattedra oraria ridotta oppure in regime volontario di part time e in entrambi i casi avrebbe regolare accesso alla Carta del docente. Pertanto, sempre in attesa di una norma riparatoria, consigliamo vivamente tutti i supplenti o ex precari che abbiano svolto almeno 5 mesi per anno scolastico nell’ultimo quinquennio a presentare ricorso gratuito con Anief per recuperare fino a 3.000 euro di mancata assegnazione della card annuale: è un atto di giustizia e molto utile – conclude Pacifico - anche per espletare il proprio diritto all’aggiornamento”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PADOVA
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, accertato il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolatici,2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-2022;
condanna il Ministero convenuto a costituire in favore della ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2000,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Padova, 7/02/2024
Il Giudice del Lavoro
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