I diritti non cambiano da lavoratore a lavoratore. Anche nella scuola, dove i docenti precari sono equiparati agli insegnanti di ruolo. Anche per acquisire la Carta del docente. Lo ha ribadito il tribunale di Trieste accordando le richieste dei legali operanti per il sindacato Anief, in difesa di un insegnante che per tre anni ha svolto delle supplenze annuali senza ricevere i 1.500 euro che invece i colleghi già stabilizzati hanno acquisito per formarsi e aggiornarsi. Il giudice del lavoro ha approfondito la questione scoprendo che, come osservato dalla Corte di Giustizia europea, in risposta alla causa C-450/2021, “la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale” ed “essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente”.
Prima ancora, anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, “ha censurato negativamente la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione”, ha ancora osservato nella sentenza il giudice di Trieste, ricordando pure che ciò evidenzia “non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un’altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla”.
Il tribunale triestino ha quindi ricordato che il principio è stato di recente confermato dalla Sezione Lavoro dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato, “a tutti i supplenti che nell’ultimo quinquennio hanno svolto una supplenza almeno fino al termine dell’anno scolastico a questo punto conviene davvero presentare ilricorso gratuito con Anief al tribunale del lavoro, per recuperare fino a 3.000: migliaia di sentenze precedenti favorevoli, ma anche le più alte espressioni delle aule di giustizia, altrettanto a supporto delle istanze presentate dai precari, fanno supporre che il ‘vento’ non potrà cambiare su questo genere di impugnazioni”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TRIESTE
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere la carta docente come richiesto in atti per le annualità 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), nella misura piena di € 500,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) accerta il diritto di parte ricorrente, per l’annualità 2021/2022, ad ottenere la carta docente in misura proporzionale all’attività lavorativa prestata nell’annualità indicata, e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), nella misura che risulterà di spettanza, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
3) condanna il convenuto a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre accessori, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Trieste, 27.2.2024
Il Giudice
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