Ancora una sonora sconfitta del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla Carta del docente negata impropriamente agli insegnanti precari: stavolta la sentenza favorevole all’insegnante non di ruolo arriva dal Tribunale del Lavoro di Velletri, dove è stato “convenuto al pagamento dell’importo nominale di € 2.500,00 oltre interessi legali (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato di cui innanzi), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente” ovvero una docente che era stata supplente tra il 2017 e il 2022 anche su cattedra di sostegno.
Nella sentenza, il giudice ha spiegato che “il giudizio si inserisce in un filone seriale di cause promosse dai docenti precari i quali lamentano di essere stati discriminati dal legislatore nazionale che ha riconosciuto il diritto al bonus della Carta elettronica - destinata allo sviluppo delle competenze professionali- ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, benché anche loro abbiano svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo fino al termine dell’anno scolastico (30.08.), o delle attività didattiche (30.06), e, soprattutto, essendo stati sottoposti agli stessi obblighi formativi. Sostengono, quindi, che la normativa interna si pone in contrasto con quella euro-unitaria che, in materia di condizioni di impiego, ha sancito il principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e lavoratori assunti a termine, salvo la presenza di ragioni oggettive a giustificazione del diverso trattamento (art. 6 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 e ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia)”.
Entrando nel merito della questione, ancora il giudice del Tribunale laziale ha osservato che “sulla questione si è registrato un primo intervento del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 1842/2022, ha annullato il d.P.C.M. n. 32313/2015 ritenendo il diverso trattamento riservato ai docenti precari privo di ragioni oggettive, anche considerato che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato”. Inoltre, ha aggiunto che “la questione della compatibilità della normativa interna con il diritto eurounitario è stata, quindi, sottoposta alla CGUE che, con l’ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha ritenuto che: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 … deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno”.
Infine, ha ricordato anche il giudice nella sentenza di Velletri, “nel 2023 il legislatore è in parte tornato sui suoi passi e, con il D.L. n. 69/2023 pubblicato il 13.06.2023 (cd Salva infrazioni) convertito con la L. 10 agosto 2023, n. 103, ha esteso il beneficio dell’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento del docente anche ai docenti precari, sia pure per il solo anno scolastico 2023, e solo a coloro che hanno avuto un incarico di supplenza annuale al 31 agosto. Così stando le cose, la S.C. di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale dal Tribunale di Teramo sulla questione che ci occupa, con la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, richiamando gli stessi principi posti a sostegno delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte UE” e allargando i beneficiari a tutti i tipi di supplenti annuali, anche quindi con scadenza di contratto 30 giugno e fino al termine delle attività didattiche.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “la triade di sentenze favorevoli prodotte, in successione, prima dal Consiglio di Stato, poi dalla Corte di Giustizia europea e di recente dalla Corte di Cassazione non lasciano più spazio ad alcun dubbio: la Carta del docente è un diritto negato agli insegnanti precari, considerando che hanno le stesse mansioni e responsabilità dei colleghi già di ruolo, quindi anche di formarsi e aggiornarsi professionalmente. Pertanto, presentare ricorso con i legali Anief è diventata una ghiotta opportunità che sempre più supplenti o ex precari stanno cogliendo al volo. E senza pensarci troppo, perché la prescrizione quinquennale potrebbe comportare spiacevoli decurtazioni sul risarcimento”, conclude Pacifico.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VELLETRI
Va, quindi, ordinato all’Amministrazione scolastica di attivare le modalità tecniche utili per consentire l’adempimento dell’obbligazione principale nella forma specifica. Trattandosi di obbligazione pecuniaria spettano, inoltre, al docente gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991) con decorrenza dall’anno scolastico a cui la somma si riferisce.
Per tutti i motivi addotti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della carta (€ 500,00 annui), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 30 aprile 2024
Il Giudice del Lavoro
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