La Carta del docente va data anche agli oltre 250mila insegnanti non di ruolo che ogni anno risultano beffati, perché pur svolgendo una supplenza annuale o hanno una supplenza fino al termine delle lezioni debbono aggiornarsi a loro spese: non farlo significherebbe discriminarli e non ottemperare alle esigenze formative e di aggiornamento che riguardano tutti i supplenti con almeno 180 giorni di servizio annuo svolto.
A sostenerlo è anche il Tribunale di Verona, sezione Lavoro, che sulla base del ragionamento della Cassazione ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire una docente con 2mila euro, più interessi, per le supplenze svolte tra il 2019 e il 2023 (“iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8”).
Nella sentenza il giudice del Tribunale scaligero ha ricordato che la “Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023)” si è già espressa a favore dei supplenti ricorrenti esprimendo parere positivo “su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni” che fanno capo al “seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, rimarca che “la sentenza della Suprema Corte di Cassazione dello scorso mese di ottobre ha un peso specifico altissimo sulle decisioni che prendono i giudici del lavoro quando esaminiamo i ricorsi da presentare attraverso i legali Anief: si tratta di una posizione condivisa, nel 2022, anche del Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia europea. A questo punto, riteniamo importante che tutti gli insegnanti danneggiati dalla normativa vigente sulla card dell’aggiornamento annuale da assegnare anche i precari, sempre più chiaramente illegittima perché discriminante, compiano il passo che porta al ricorso: è bene anche che lo facciano entro cinque anni dalla stipula della supplenza, altrimenti l’amministrazione farebbe scattare la prescrizione”, conclude Pacifico.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
2) condanna il Ministero convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.350,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 13 giugno 2024
IL Giudice
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