Sulla questione della Carta dei docenti ai precari, si legge nella sentenza di Velletri, “si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza del 16/3/2022, n. 1842 che ha annullato l’art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Secondo il Consiglio di Stato: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il giudice del tribunale di Velletri ha quindi ricordato che “sulla questione è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia Europea con l’ordinanza del 18 maggio 2022”, stabilendo che “la mera natura temporanea del lavoro non può costituire di per sé una ragione giustificatrice della differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato in merito agli aggiornamenti professionali, poiché ciò risulta in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e del relativo Accordo quadro”.
“Successivamente interveniva la Corte di legittimità, sezione Lavoro, con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961”, con cui è stato stabilito che “la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni”. Il giudice dal lavoro ha quindi sottolineato, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione, “che l'istituto della Carta docente va inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari nei limiti sopra chiariti”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, prende atto che “nelle sentenze dei giudici del lavoro stanno diventano sempre più preponderanti i pareri emessi dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia europea, quindi confluiti nella recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 29961/2023 del 27.10.2023). Il risultato di queste rilevanti espressioni è che presentando il ricorso per recuperare la card annuale, attraverso i legali Anief, si possono recuperare i 500 euro annuali con gli interessi nel frattempo maturati. La discriminazione è ormai assodata. Pertanto, le possibilità di riuscita favorevole del ricorso sono altissime”, conclude il presidente Anief.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VELLETRI
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente di usufruire del beneficio della Carta del docente previsto dall’art 1 comma 121 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023;2023/2024;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la Carta docente su cui sarà accreditata la somma di € 2500,00, oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti al soddisfo;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella misura di € 1338,35 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Velletri, il 21 giugno 2024.
Il Giudice del Lavoro
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