I 250 mila supplenti annuali dell’anno scolastico in corso hanno pieno diritto a chiedere la Carta del docente da 500 euro per ottenerla nel volgere di pochi mesi: lo ha confermato, il 2 luglio scorso, il tribunale del lavoro di Pistoia nell’accordare la quota annuale ad una insegnante che ha presentato ricorso attraverso i legali che operano per l’Anief per avere svolto una supplenza presso un istituto comprensivo di Montecatini Terme, iniziata nel mese di settembre 2023 e conclusa la settimana passata, il 30 giugno scorso.
Al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che è stato condannato anche al pagamento della “maggior somma tra interessi o rivalutazione”, è stato addebitato il fatto, sulla base della normativa e giurisprudenza esaminata, che “la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche”.
Nel motivare la sentenza, il giudice del tribunale di Pistoia ha evidenziato che “sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l’astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Inoltre, nella sentenza è stato ricordato che lo scorso ottobre “la Suprema Corte” di Cassazione “è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio ad ipotesi in tutto sovrapponibili al caso che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è auspicabile che quel 90% di supplenti annuali che ancora devono presentare ricorso per recuperare la card annuale, attraverso i legali Anief, lo facciano al più presto. La collega insegnante in servizio in Toscana lo ha fatto e ottenuto la sentenza positiva in pochi mesi. Del resto, se la Corte di Giustizia europea e poi la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023) hanno evidenziato l’errore palese del legislatore nell’assegnare la card annuale per l’aggiornamento solo al corpo docenti di ruolo, ai giudici del lavoro - conclude il presidente Anief – non rimane molto altro che applicare quelle chiare e motivate indicazioni”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accerta e dichiara il diritto di XXXXXX al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l’anno scolastico 2023/2024, e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per tale anno scolastico, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 297,00 per compensi, € 21,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della ricorrente.
Sentenza pronunciata all’esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c.
Pistoia, 3 luglio 2024
Il Giudice dott.ssa XXXXX
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