I docenti possono accedere alla Carta del docente? Certo che sì. Lo conferma ancora una volta il Tribunale di Trapani, che si è espressa su quella che ha definito “una controversia caratterizzata da una spiccata serialità”: nell’assegnare i 1.500 euro dell’aggiornamento (per tre supplenze annuali svolte negli anni scolastici 2021/2022 2022/2023 e 2023/2024) a un insegnante difeso dai legali Anief, il giudice del lavoro ha ricordato che “il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che in sé non può costituire fattore di discriminazione a sensi della normativa eurounitaria”. Si tratta di un concetto, ha ricordato il giudice del lavoro del Tribunale siciliano, ereditato dalla Suprema Corte di Cassazione già per “ricostruzione della carriera (Cass. n. 31149/2019), progressione economica (Cass. n. 22558/16) e retribuzione professionale docenti (Cass. n. 20015/2018; Cass. n. 6293/2020)”.
Sempre il giudice di Trapani ha anche rammentato che “con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A spostare in modo netto la decisione dalla parte dei precari e dell’Anief è stato infine il Consiglio di Stato che “con sentenza n. 1842/2022 che ha mutato il suo precedente orientamento, ha affermato che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti (cfr. Cons. Stato n. 1842/2022)”.
“Quando una diatriba giudiziaria sono dele stesso parere, dalla parte dei ricorrenti, la Suprema Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia Europea c’è poco da dire. Se non che la Carta del docente non si può negare ai precari: una conclusione che in attesa del cambiamento della norma deve purtroppo passare per forza per le aule dei tribunali del lavoro. Sull’avvenuta discriminazione, in compenso, si dicono ormai tutti d’accordo. A questo punto, ai precari ed ex precari non rimane che fare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati, sempre evitando di fare passare più di 5 anni dalla firma del contratto a tempo determinato, al fine di evitare la prescrizione e quindi di recuperare i 500 euro annuali”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRAPANI
P.Q.M.
Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico
di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui
all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2021/2022
2022/2023 e 2023/2024.
Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta
docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui
all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
complessivi € 920,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione al difensore.
Trapani, 20/12/2024
Il Giudice del lavoro
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