Sono svariate le ragioni per cui la Carta del docente va assegnata anche al personale precario con almeno 5 mesi di supplenze svolte nell’anno scolastico: sulla base delle posizioni espresse nell’ultimo biennio da tantissimi tribunali del lavoro, ma ancora prima dal Consiglio di Stato e dallaCorte di Giustizia Europea, pure la sezione lavoro del tribunale ordinario di Velletri ha risposto favorevolmente al ricorso presentato dai legali Anief in difesa di una docente di sostegno che ha svolto supplenze tra il 2019 e il 2024, riconoscendole 3.000 euro complessivi più “gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991) con decorrenza dall’anno scolastico a cui la somma si riferisce”.
Lo stesso giudice del tribunale di Velletri ha quindi incentrato la sua sentenza sulla base dell’illustre parere della Suprema Corte di Cassazione, la quale con “la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, richiamando gli stessi principi posti a sostegno delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte UE, e fatti propri dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, ha chiarito una serie di ulteriori aspetti”: a) La Carta spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche (nel senso innanzi chiarito), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero; b) Ai docenti precari che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (in quanto iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo) spetta l'adempimento in forma specifica all'attribuzione della Carta del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito all’attribuzione”.
Il punto c) espresso dal giudice del lavoro di Velletri è che “ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio; d) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; e) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio, o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sulla Carta docente ai precari sta diventando quasi stucchevole commentare queste sentenze, dopo i pareri favorevoli e inequivocabili espressi da Consiglio di Stato eCorte di Giustizia Europea, ai quali si è adeguata più di recente la Corte di Cassazione, esprimendo un giudizio ancora più dettagliato e dalla parte dei supplenti o ex supplenti, pure se non più insegnanti. Anche loro, pure se usciti dal sistema scolastico, hanno pieno diritto a presentare, quindi, ricorso gratuito con Anief per chiedere di recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati: attraverso la modalità del risarcimento danni potranno chiedere giustizia, dopo avere vissuto sulla propria pelle una grave dimenticanza del legislatore della riforma Buona Scuola approvata ormai quasi dieci anni fa”, conclude Pacifico.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VELLETRI
Dalla documentazione in atti (contratti di lavoro) risulta che la docente ricorrente dall’a.s. 2018/2019 al 2023/2024 è stata destinataria di incarichi di supplenza su posto di sostegno per minorati psico-fisici per 18 ore settimanali fino al termine delle attività didattiche (30.06) (…). Alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, va dichiarato il diritto di XXXXXXXX ad ottenere il beneficio della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500 a destinazione vincolata per gli aa.ss. dal 2018/2019 al 2023/2024.
Per quanto riguarda la condizione di parte ricorrente di interna o esterna al sistema delle docenze scolastiche, che assume rilievo secondo la citata sentenza della Cassazione ai fini dell’individuazione al tipo di tutela che deve applicarsi ai docenti a cui va riconosciuto il diritto alla Carta di aggiornamento (in forma specifica nel primo caso in forma equivalente nel secondo caso), deve presumersi che la ricorrente non sia uscita dal sistema scolastico, in quanto la sua presenza nelle GPS non è stata contestata dal MIM (rimasto contumace) o dedotta dalla medesima parte ricorrente l’assenza di tale condizione. A ciò si aggiunga che la ricorrente ha avuto l’ultimo incarico nell’a.s. 2024/2025 (come risulta dal documento prodotto dai procuratori della docente in data 26.09.2024) e che le GPS hanno durata biennale.
Va, quindi, ordinato all’Amministrazione scolastica di attivare le modalità tecniche utili per consentire l’adempimento dell’obbligazione principale nella forma specifica. Trattandosi di obbligazione pecuniaria spettano, inoltre, al docente gli accessori di legge (interessi legali e rivalutazione, nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991) con decorrenza dall’anno scolastico a cui la somma si riferisce.
Per tutti i motivi addotti il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della carta (€ 500,00 annui), con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c..
Velletri, 29 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
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