° La Tabella 11 allegata al Decreto 10 settembre 2010, n. 249
La riportiamo integralmente, in quanto esplicativo dell’art.10, che potrebbe essere di attualità ove il Miur – come sembra probabile – bandisse il concorso per accedere al TFA.
TABELLA 11 (Art. 10, comma 6). Il tirocinio formativo attivo (TFA) e' un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facolta' universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sedi amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attivita', secondo le norme dell'art. 10 Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono: a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacita' di proporle nel modo piu' adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalita' alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti piu' adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); c) avere acquisito capacita' pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; d) aver acquisito capacita' di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilita' organizzative. Al fine di conseguire tali obbiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede: insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali; insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalita' di insegnamento in classe; un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilita', che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attivita' e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor; infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilita', indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalita' di collaborazione tra i docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i tutor e i tutor coordinatori. Le attivita' del tirocinio formativo attivo fanno capo alle facolta' o alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di riferimento.
L’attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da tutor a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l’università o presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.
Il consiglio di corso del TFA è costituito secondo le norme stabilite dall’art. 10 comma 4.
L’attività di tirocinio si conclude con la stesura di una relazione di cui è relatore un docente universitario, ovvero dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l’attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell’ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.
Al termine del percorso gli studenti conseguono il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
Scienze dell’educazione nei SSD:
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale;
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogicodidattici
18CFU Tirocinio a scuola 19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili
Tesi finale e relazione finale di tirocinio 5CFU

° Decreto 10 settembre 2010, n. 249
Proseguiamo a dare l’abstract del decreto (4)
Tra le parti di maggiore attualità segnaliamo l’art.15, in quanto prospetta l’attivazione del monoennio abilitante (la selezione per l’accesso potrebbe essere bandita prima dell’estate).
Art. 14 Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. 1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di II grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari (….).
Art. 15 Norme transitorie e finali. 1. Conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10: a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e' corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22. b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l'anno accademico 2010-2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a). c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica. (omissis) 3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. (…)
4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Miur, ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d'accesso. La prova, (…), si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, e' predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni (omissis)
7. Il test preliminare e' una prova con domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di 3 ore, comprende 60 domande. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.
8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso.
10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.
11. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20.(…)
12. Il superamento della prova orale e' condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo.
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono cosi' suddivisi: a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui e' bandita la selezione: I) 360 giorni: 4 punti; II) da 361 a 540 giorni: 6 punti; III) da 541 a 720 giorni: 8 punti; IV) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. (…) b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti; c) attivita' di ricerca scientifica (…) svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. (…);
d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti; f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.
14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo e' formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. (…)
15. Ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui all'articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si e' avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, e' il voto di abilitazione all'insegnamento….
26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall'anno accademico 2011/2012.
Art. 16 Norma finanziaria (omissis)
Art. 17 Il presente decreto entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione in G.U.
Allegati tabelle da 1 a 10 (omissis) (Domani riporteremo l’allegato tabella 11)

° Decreto 10 settembre 2010, n. 249
Proseguiamo a dare l’abstract del decreto (3)
Tra le parti di maggiore attualità segnaliamo l’art.10, in quanto stabilisce e configura il TFA. I requisiti per accedere alla selezione sono quelli stabiliti con decreto P.I. 30.01.1998, e con decreto Miur 09.02.2005 n.22. Il decreto Miur 26,03,2009, n.37 ridefinisce le classi di abilitazione e i relativi titoli di accesso secondo i nuovi piani di studio della secondaria di I grado. Anche gli artt.11 e 12 potrebbero essere attuali poiché riguardano, rispettivamente: la istituzione e configurazione del tutoring (“tutor organizzatori”, tra docenti della scuola secondaria, “tutor coordinatori” e “tutor dei tirocinanti” tra docenti della scuola secondaria), e l’elenco delle scuole incaricate di tutorship, accreditate e monitorate dagli UU.SS.RR.
Art. 10 Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 1. Il tirocinio formativo attivo (…) e' un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti che abbiano conseguito i titoli di cui agli articoli 7 comma 1 lettera a), 8 comma 1 lettera a) e 9 comma 1 lettera a). A conclusione del tirocinio formativo attivo, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado (…); le attivita' in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, (omissis)
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attivita': a) insegnamenti di scienze dell'educazione; b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor (…), in collaborazione con il docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (…); le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attivita' formative; almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilita'. c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico; d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e esperienze di tirocinio.
6. L'attivita' di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di relazione del lavoro svolto (…)
7. La frequenza alle attivita' del tirocinio formativo attivo e' obbligatoria (…).
8. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante e che consiste: a) nella valutazione dell'attivita' svolta durante il tirocinio; b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione della relazione finale di tirocinio. (omissis)
10. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attivita' svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio e' superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. (omissis)
Art. 11 Docenti tutor. 1. Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio le facolta' di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualita' di: a) tutor coordinatori; b) tutor dei tirocinanti. (omissis)
Art. 12 Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate. 1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano convenzioni con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i CPAi (…) a tal fine accreditate secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti (…). (omissis)
Art. 13 Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita' si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita', che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformita' ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,(…). Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.
3. I corsi sono a numero programmato dal Miur tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. (omissis) SEGUE

 
°Abilitazioni all’insegnamento di altri Paesi comunitari. Sospesi i riconoscimenti
Con un avviso dello scorso 3 febbraio, il Miur mette in guardia da offerte che potrebbero essere inefficaci. Riportiamo l’avviso.
Si segnala la presenza in internet di numerose offerte formative, rivolte esclusivamente a cittadini italiani laureati, per il conseguimento di abilitazione all’insegnamento di altri Paesi comunitari. Le abilitazioni così conseguite non appaiono conformi ai principi della Direttiva comunitaria 2005/36. L’Amministrazione ha avanzato richieste di chiarimenti alle Autorità competenti dei Paesi comunitari interessati. In tale attesa, i riconoscimenti di formazione professionale così  conseguiti sono sospesi”.

° Abstract del decreto n. 249 «Definizione della disciplina dei requisiti e modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I eII grado, ai sensi art.2 c.416, l.244/2007 (2)
Decreto 10 settembre 2010, n. 249
Art. 1 Oggetto del regolamento. 1. Il presente decreto disciplina (…) i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.
Art. 2 Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti. 1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 e'finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. (omissis)
Art. 3 Percorsi formativi. 1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.
2. I percorsi formativi sono così articolati: a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico(…) comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso; b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto. (omissis) Art. 4 Corsi di laurea magistrale (omissis)
Art. 5 Programmazione degli accessi. 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi (…).
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi e' determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali (…).
Art. 6 Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. 1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) e' a numero programmato con prova di accesso. (omissis)
5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
Art. 7 Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado. 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'art. 10. (omissis)
Art. 8 Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado. 1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono: a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso; b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10. (omissis)
Art. 9 Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono: a) il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso; b) lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10. (omissis)
3. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (…), sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b. (omissis) SEGUE

 
° Novità nella prova Invalsi per l’esame di licenza media
Max Bruschi, uno dei principali consiglieri del Ministro Gelmini ha annunciato, durante un convegno a Pavia, possibili modifiche.
Già da quest’anno, la prova Invalsi verrebbe potenziata: non solo Italiano e Matematica ma anche Inglese. D’altra parte si vorrebbe evitare che Matematica e Inglese siano materie oggetto di duplice accertamento: la prova scritta e la prova Invalsi; punto fermo resterebbe lo scritto di Italiano. (Fonte: TRENTINO – 4 febbraio 2010)

 
° Una ricerca americana rivaluta la didattica nozionistica
La pratica di imparare a memoria, ad es. memorizzando poesie e tabelline numeriche aiuterebbe ad assimilare i concetti, per averli pronti per l’elaborazione concettuale.
E’ la risultanza di uno studio, condotto per anni da psicologi della Purdue University di West Lafayette, Indiana, Usa, citato su "Science". Ottimi risultati, nell’apprendimento, si otterrebbero allenando la funzione della memoria, ripetendo più volte, prendendo appunti, preferibilmente a mano e non sulla tastiera di un computer; non così utile risulterebbe l’apprendere mediante mappe concettuali e grafici. (Fonte: Repubblica.it)

° Il decreto n. 249, «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado, ai sensi art.2 c.416, legge n.244/2007 (1)
Firmato dal ministro Gelmini, il 10 settembre scorso, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale n.24 in data 31 gennaio 2011. Consta di 17 articoli e 11 tabelle allegate. Entrata in vigore del provvedimento 15/02/2011. Segue nei prossimi aggiornamenti.
Il decreto s’è venuto configurando nel corso di un biennio, come abbiamo scritto in questa rubrica, negli aggiornamenti: - 27 luglio 2009 (presentazione dello schema di decreto); - 29 luglio 2009 (parere del CNPI); - 7,8 e 9 settembre 2009 (abstract dello schema di decreto); - 26/27 aprile e 25 maggio 2010 (lavori in VII commissione). Le parti di maggiore attualità sono l’art.15 (Norme transitorie e finali), in quanto prospetta l’attivazione del monoennio abilitante (la selezione per l’accesso potrebbe essere bandita prima dell’estate ed effettuata nel prossimo settembre), e l’art.10 (Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria) che stabilisce e configura il TFA. I requisiti per accedere alla selezione sono quelli stabiliti con decreto P.I. 30.01.1998, e con decreto Miur 09.02.2005 n.22. Il decreto Miur 26,03,2009, n.37 ridefinisce le classi di abilitazione e i relativi titoli di accesso secondo i nuovi piani di studio della secondaria di I grado. Anche gli artt.11 e 12 potrebbero essere attuali poiché riguardano, rispettivamente: la istituzione e configurazione del tutoring (“tutor organizzatori”, tra docenti della scuola secondaria, “tutor coordinatori” e “tutor dei tirocinanti” tra docenti della scuola secondaria), e l’elenco delle scuole incaricate di tutorship, accreditate e monitorate dagli UU.SS.RR. In allegato, il testo del decreto reca 11 tabelle; alla prima rimanda l’art.6, poiché è riguarda il Corso di laurea magistrale Scienze della formazione primaria (LM-85 bis). L’art.7 rimanda alle tabelle: 2 (Classe di abilitazione A043); 3 (Classe di abilitazione A045 Lingua inglese /seconda lingua straniera); 4 (LM-95 Classe di abilitazione A059 Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado); 5 (Classe di abilitazione A030 Scienze motorie e sportive); 6 (Classe di abilitazione A032 Musica); 7 (LM-96 Classe di abilitazione A033 Tecnologia). L’art.9, c.2 rimanda a tre tabelle: la 8 (Classe di abilitazione A032 Musica); la 9 (Classe di abilitazione A077 Strumento musicale), e la 10 (Classe di abilitazione A028 Arte e immagine). Le tabelle citate riportano, per le classi di concorso cui si riferiscono, i requisiti di accesso alla laurea magistrale o al diploma accademico di II livello, gli obiettivi formativi e le attività qualificanti. Ai nostri fini, carattere di maggiore attualità in vista di un possibile bando per l’accesso al TFA monoennio abilitante, ha la tabella 11, in quanto ad essa rimanda l’art.10 comma 6, e principalmente l’art.15. Pertanto nei prossimi Aggiornamenti li riportiamo in forma quasi integrale e produciamo l’abstract di altre parti del decr. n. 249/10.

 
° 10 febbraio “Giorno del ricordo”
Riportiamo una nota del MIUR (Prot. n. 1082 del 3 febbraio)
Il “Giorno del Ricordo” è stato istituito dal Parlamento italiano con la legge 30 marzo 2004, n. 92, e viene celebrato il 10 febbraio con l’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli Istriani, Fiumani e Dalmati nel secondo dopoguerra. In occasione di questa giornata,  è pertanto prevista l’organizzazione da parte delle scuole di iniziative volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di Italiani, abitanti dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare i loro territori, spezzando secoli di permanenza continuativa nelle terre natie. È necessario, attraverso lo studio e l’approfondimento valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero. È inoltre di grande importanza sensibilizzare le giovani generazioni e fornire loro gli strumenti per analizzare un periodo tragico della storia italiana ed Europea per poter ricordare ciò che è accaduto ed evitare il ripetersi di forme di violenza e razzismo. Si invitano pertanto le SS.LL. ad impegnare i giovani in questa importante ricorrenza nella ricerca per l’approfondimento, anche con il coinvolgimento delle Associazioni degli esuli, di un quadro storico, circostanziatamente documentato, che, tenendo conto della particolare situazione dell’Italia del dopoguerra, possa fornire un contributo di analisi e di studio di questi fatti.