Sono riprese le prove del concorso straordinario per le assunzioni di 32 mila insegnanti della scuola secondaria: a causa dell’alto numero di casi di Covi-19, la procedura, introdotta con il DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell’08 luglio 2020, è stata contrassegnata da uno lungo stop, interrotto solo ieri con il riavvio della prova unica alla quale fino a venerdì prossimo si sottoporranno meno di 20 mila candidati su oltre 64 mila partecipanti.
Anief ritiene che continuino a permanere dei dubbi sulle possibilità effettive che i vincitori vengano assunti il prossimo 1° settembre: dopo il termine delle prove ordinarie, bisognerà infatti anche attendere l’esito delle prove suppletive ordinate dai giudici per via delle immotivate esclusioni di tanti candidati che non hanno potuto partecipare alle prove a causa dello stesso Covid, per i quali il giovane sindacato continua a raccogliere adesioni per presentare ricorso. Una circostanza, quella di allestire le prove suppletive per chi non ha potuto partecipare a causa del Covid-19, confermata anche per espressa disposizione del TAR del Lazio. Inoltre, il Consiglio di Stato ha emesso un’Ordinanza esemplare, ottenuta dagli avvocati Ida Mendicino e Donatella Longo ed emanata sempre in favore di quei candidati che, secondo il DD n. 510/2020 non avrebbero potuto partecipare al concorso straordinario perché non erano formalmente iscritti ai corsi di specializzazione sostegno (TFA) perché non avviati entro il 29 dicembre 2019 o non conclusi entro il termine fisso previsto. Marcello Pacifico, presidente Anief, ritiene che “a questo punto oltre che a permettere il prima possibile lo svolgimento delle prove di tutti gli esclusi in modo illegittimo, ci aspettiamo pure soluzioni a favore dei tanti precari che continuano a coprire 250 mila cattedra a supplenza annuale, in alto numero con oltre i 36 mesi di servizio minimo indicato anche dall’Unione europea come requisito sufficiente per la stabilizzazione”.
GLI INTERROGATIVI
Sono molti gli interrogativi che continuano a pesare sul concorso straordinario. “Innanzitutto – scrive Orizzonte Scuola - bisognerà capire se ci sarà il contingente, classe di concorso per classe di concorso, per coprire i posti banditi. Gli unici risultati finora noti riguardano le province autonome di Trento e Bolzano. Le graduatorie saranno pubblicate nell’USR responsabile della procedura. Ciò è scontato per le classi di concorso le cui prove sono state svolte in tutte le regioni, mentre è utile precisarlo per le procedure “aggregate”. In questo caso l’USR della regione in cui è stata svolta la prova è responsabile anche del procedimento successivo, fino alla pubblicazione delle graduatorie.
Ciò è stato specificato nel DD n. 783 dell’08 luglio 2020: “Nell’ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell’art. 400, comma 02, del testo unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l’USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale, provvede all’approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell’allegato medesimo”.
LE GRADUATORIE
Inoltre, continua la stampa specializzata, le graduatorie sono distinte per ciascuna regione. La graduatoria sarà formata dal numero di candidati corrispondente al numero di posti banditi per quella classe di concorso in quella regione. La commissione procederà anche per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Questi saranno i docenti che potranno comunque accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione.
GLI ESCLUSI IN MODO ILLEGITTIMO
Sul concorso continua a pesare il problema delle mancate partecipazioni alle prove. Anief ha presentato ricorso e sono arrivate le prime sentenze. Innanzitutto, il TAR del Lazio ha dato piena ragione all'Avvocato Patrizia Gorgo dell'Anief sulla necessità di prevedere prove aggiuntive per coloro che non si sono potuti presentare per cause correlate alla malattia o alla normativa sul contenimento del contagio da Sars-COV-2. Il giudice regionale ha quindi ritenuto pertinente la motivazione di non presentarsi alle verifiche, ritenendo “sussistente il pregiudizio irreparabile che i ricorrenti subirebbero nel non poter partecipare alla selezione prima che questa si concluda definitivamente, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di prevedere una sessione suppletiva non appena si registreranno le condizioni di sicurezza necessarie”. Il TAR del Lazio, dunque, ha accolto le richieste Anief e concesso ai nostri iscritti l’istanza cautelare, disponendo “l’effettuazione di prove suppletive nei termini che l’Amministrazione indicherà ai ricorrenti”.
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Nel frattempo, il Consiglio di Stato ha deciso che non si potevano escludere dalla partecipazione allo stesso concorso per la secondaria quanti si sono potuti iscrivere al V ciclo TFA Sostegno solo successivamente al 29 dicembre 2019, o si sono specializzati dopo la data del 15 luglio 2020: sarebbe stato irragionevole e discriminante e il Consiglio di Stato ha dato ragione ai ricorrenti e ad Anief dichiarando rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma primaria in relazione agli artt. 2, 3, 32, 34, 97 e 113.
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