I giudici dell’organo superiore amministrativo accolgono l’istanza degli appellanti di abbreviazione dei termini per discutere l’appello nella prossima Camera di Consiglio dell’11 novembre. Nel frattempo, la Commissione europea in risposta a diverse interrogazioni parlamentari sconfessa la copertura comunitaria sull’uso della certificazione italiana nei luoghi del lavoro (il richiamato Regolamento Ue 953/21). Anief ricorda che ci si può ancora, ma subito, costituire gratuitamente in appello.
LE MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO, IL PARERE DELLA COMMISSIONE UE, IL COMMENTO DEL PRESIDENTE PACIFICO
Se per il presidente della terza sezione del Consiglio di Stato nel rigetto della richiesta di sospensione immediata dell’ordinanza del Tar Lazio inoltrata dagli appellanti, a una delibera sommaria, non vi è alcuna violazione della privacy né discriminazione alla luce della possibilità di ricorrere ai tamponi, il diritto alla salute pubblica è preminente a quello individuale specie nella funzione docente, la sospensione retributiva non è irreparabile né irreversibile; per la Commissione europea, invece, non vi è alcun nesso tra il Regolamento comunitario che introduce norme per la libera circolazione tra i Paesi durante la pandemia
Secondo il presidente Anief, Marcello Pacifico, “è del tutto evidente che quanto sta avvenendo in Italia sul possesso della certificazione verde per tutti i lavoratori del settore pubblico e del privato deve ancora trovare una sua legittimazione rispetto al principio di non discriminazione protetto da una precisa direttiva europea. Per quanto riguarda la scuola, è irragionevole imporre il Green Pass al solo personale per tutelare la salute degli studenti, quando due su tre di essi non sono vaccinati o vaccinabili pur frequentando le stesse classi (5,5 milioni)”.
“Anche per questo, come sindacato Anief chiediamo l’estensione a tutto il personale di un’indennità da rischio biologico. Un pensiero, infine a quei docenti sospesi che hanno servito lo Stato durante la didattica a distanza, potrebbero continuarlo a farlo, ma risultano senza stipendio ormai da mesi, a cui non è giusto negare lo stato di sopravvivenza, in attesa di un reintegro o di un risarcimento”, conclude il leader del giovane sindacato rappresentativo.
Nel frattempo, in vista dell’udienza, il personale scolastico contrario all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde può costituirsi gratuitamente in appello, entro il 7 novembre, al seguente link.
La risposta della Commissione europea alle interrogazioni parlamentari
“Per garantire che anche le persone non vaccinate possano godere del diritto alla libera circolazione il regolamento istituisce un quadro a livello europeo per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati relativi non solo alla vaccinazione, ma anche ai test e alla guarigione dalla COVID-19. Esso afferma chiaramente che la vaccinazione non costituisce una condizione preliminare per l’esercizio del diritto alla libera circolazione. L’uso nazionale dei certificati COVID-19 per scopi diversi dall’agevolazione della libera circolazione all’interno dell’UE non rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento”.
Il testo integrale del decreto monocratico del Consiglio di Stato del 30 ottobre 2021
“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale – OMISSIS -- del 2021, proposto da -OMISSIS-- rappresentati e difesi dagli avvocati Walter Miceli, Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo – OMISSIS --
Contro Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’assicurazione della piena partecipazione del personale docente e non docente alla campagna vaccinale contro il Covid-19;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l’ordinanza appellata resiste, in questa sede di delibazione sommaria, alle censure degli appellanti, con speciale riguardo ai seguenti profili:
1) le dedotte censure di violazioni della privacy a danno di chi esibisca per la lettura elettronica il “certificato verde” rilasciato dopo la vaccinazione sono contraddette sia dall’avvenuto pieno recepimento delle indicazioni del Garante della Privacy in proposito, sia dal dato puramente tecnico e non contestato con argomenti credibili, secondo cui la lettura con app dedicata esclude ogni conservazione o conoscibilità del dato identitario personale, salvo l’accertamento della autenticità del certificato verde, elemento essenziale allorché emergono sempre più frequenti casi di falsificazione e di commercio di certificati verdi falsi;
2) la discriminazione lamentata appare certo smentita dalla circostanza che il lavoratore è abilitato, ove non intenda vaccinarsi, ad ottenere il certificato verde con test differenti quali l’antigenico rapido;
3) l’asserita priorità del diritto individuale alla salute quale fondamento del rifiuto di vaccinarsi (oltre a quanto detto sub 2) non può avere valore assoluto, allorché sia posto a confronto con l’eguale diritto di una collettività di persone - nella specie gli studenti - il cui “diritto a scongiurare possibili contagi” ha prevalenza perché espressione di una componente della “salute pubblica” a fronte del diritto del docente, in ogni caso per nulla negato viste le ammissibili misure alternative al vaccino, e di carattere individuale, per di più da parte di chi ha una responsabilità specifica e rafforzata verso i propri studenti, che costituisce componente essenziale della funzione (se non addirittura missione) di ogni docente;
4) la natura meramente economica del lamentato pregiudizio relativo alla sospensione retributiva, tale da escludere la irreparabilità e irreversibilità; pregiudizio, del resto, collegato alla infungibilità della funzione docente (non assegnabile a diverse ed improprie mansioni) sottolineata dal primo giudice;
Ritenuto che vi siano ragioni per accogliere l’istanza di abbreviazione dei termini così come presentata dagli appellanti;
P.Q.M.
respinge l’istanza.
Fissa per la discussione collegiale la camera di consiglio dell’11 novembre 2021
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellanti.
Così deciso in Roma il giorno 30 ottobre 2021.
Il Presidente
Franco Frattini”
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