Con il decreto ministeriale n. 941, pubblicato in queste ore, il Ministero dell’Istruzione comunica che entro la fine della seconda decade di gennaio si potranno presentare le candidature “di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie”. Come accaduto nel 2016, si prevede una riduzione delle adesioni, con una cifra attorno alle 20mila unità: attraverso la pensione anticipata occorrono, infatti, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini; per la pensione di vecchiaia servono 66 anni e 7 mesi di età. I requisiti sono decisamente “alti” e destinati a crescere: tra soli 15 anni, la soglia imposta dalla riforma diventerà pari a 44 anni e 6 mesi per gli uomini e a 43 anni e 6 mesi per le donne. Anche il “tetto” per la vecchiaia si alzerà, fino a 68 anni e 3 mesi di età: peraltro, ulteriormente innalzabili, in caso di incrementi della speranza di vita. Tra le deroghe possibili, che l’attuale Governo ha intenzione di produrre, vi è l’Ape “social”, riservata alle professioni più logoranti, che permette di anticipare di 3 anni e 7 mesi l’età pensionabile ma che il Governo vuole riservare alle sole maestre d’Infanzia.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): non si comprende per quale motivo le nostre istituzioni continuino a negare l’elevato rischio psico-fisico connesso allo svolgimento della funzione docente, senza alcuna distinzione di ordine e grado: tutta la categoria degli insegnanti – ad altissimo rischio burnout – deve infatti fruire delle agevolazioni pensionistiche spettanti a chi svolge un lavoro usurante. Per questo motivo, l’emendamento, come gli altri già presentati a Montecitorio, verrà replicato a Palazzo Madama, dove speriamo che i senatori siano più sensibili dei colleghi dell’altro ramo del Parlamento.
Il personale della scuola – docente, educativo e Ata - potrà chiedere di essere collocato in pensione entro il prossimo 20 gennaio: lo ha deciso il ministero dell’Istruzione, attraverso decreto ministeriale n. 941 pubblicato in queste ore: si tratta delle “domande di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie”, si legge nel D.M. “Lo stesso personale, entro la suddetta data del 20/01/2017, può presentare domanda di trattenimento in servizio per il raggiungimento del limite contributivo o per quanto previsto dall’articolo 1 – comma 257 della legge n. 208/2015” oppure “può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”.