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Non può essere considerato positivamente il nuovo testo del ddl per l’attuazione del Pnrr presentato dal governo, modificato dal maxi-emendamento della Commissione bilancio e approvato oggi dall’Aula del Senato: i motivi sono stati spiegati stasera da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Nel corso di una diretta sui canali social del giovane sindacato, Pacifico ha detto che “rimane irrisolto il problema della mancata stabilizzazione dei precari della scuola, c'è un'enorme differenza rispetto a quanto sostiene l’Europa e proprio in Corte di Giustizia dell'Unione Europea proporremo una specifica denuncia sul punto. Quindi dopo aver contestato la Legge 107 del 2015, vincendo in CGUE, faremo nuovamente ricorso con coerenza e pertinenza, lo faremo con decisione rivendicando quell’assorbimento automatico dei precari nei ruoli dello Stato che in Italia si continua ad eludere. Non permetteremo nuovi 'risparmi di spesa' da far ricadere sulla pelle dei supplenti e calpestando i loro diritti”.
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"È stata approvata in Senato con un maxi-emendamento la proposta del Governo di inserire i precari ed il personale di ruolo nei percorsi universitari per conseguire l'abilitazione e pure la specializzazione su sostegno: purtroppo l’apertura si realizzerà su quote di riserva e non in sovrannumero, come chiesto dall'Anief". A dirlo è stato Marcello Pacifico, presidente Anief, interpellato dall’agenzia Teleborsa sulle modifiche attuate in Senato al Decreto Legge 36 Pnrr che cambia formazione e reclutamento dei docenti italiani.
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A partire dal 20 giugno, fino al 4 luglio, il personale docente di ruolo potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione per l’a.s. 2022/23. Stessa scadenza anche per il personale educativo e per i docenti IRC. Per il personale ATA le domande si presenteranno dal 27 giugno all’11 luglio. Il personale docente presenterà la domanda attraverso il sistema POLIS; il personale educativo, IRC e ATA si avvarrà del modello di domanda pubblicato sul sito web del Ministero nella sezione “mobilità”.

LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le domande dovranno essere presentate nella seguente modalità: DOCENTI: tramite Istanze On Line dal 20 giugno al 4 luglio (dalla voce “Presentazione Domanda Mobilità in Organico di Fatto”); PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTI IRC: domanda cartacea dal 20 giugno al 4 luglio; PERSONALE ATA: domanda cartacea dal 27 giugno all’11 luglio.

Anche il personale docente immesso in ruolo negli aa. ss. 2020/21 e 2021/22 potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria conformemente alle prescrizioni di cui al contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 luglio 2020.

Le categorie che devono presentare domanda cartacea, dovranno utilizzare il modello di domanda che sarà reso disponibile nella sezione Mobilità del sito del Ministero dell’istruzione e che dovrà essere inviato, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Le domande vanno corredate degli allegati che attestano il possesso dei requisiti (esigenze di famiglia e precedenze per assegnazioni provvisorie, titoli per gli utilizzi). Possono essere utilizzati, ovviamente con le opportune modifiche e gli eventuali aggiornamenti, gli allegati già preparati per i trasferimenti o quelli predisposti per precedenti utilizzazioni/assegnazioni provvisorie.

I docenti della scuola dell’infanzia e primaria possono esprimere fino a 20 preferenze, quelli della scuola secondaria di primo e secondo grado fino a 15. È possibile esprimere preferenze analitiche (singole scuole) o sintetiche (comune, distretto, provincia). NB: eventuali preferenze fuori dal comune di ricongiungimento potranno essere espresse solo dopo l’inserimento del codice sintetico relativo all’intero comune di ricongiungimento. Se nel comune di ricongiungimento non esistono scuole esprimibili, è possibile indicare scuole del comune viciniore.

CHI PUO’ CHIEDERE L’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta esclusivamente per ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile; ricongiungimento al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; ricongiungimento al genitore; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria. Non è necessario avere superato l’anno di prova pe chiedere assegnazione provvisoria. Ferma restando la sussistenza delle esigenze di ricongiungimento o di salute, possono chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per posti di sostegno anche i docenti privi di specializzazione, purché stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.

CHI NON PUO’ CHIEDERE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Non è possibile chiedere assegnazione provvisoria all’interno del comune di titolarità (salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze previste dall’articolo 8 del contratto); chiedere assegnazione provvisoria per più province (può essere chiesta esclusivamente per la sola provincia di ricongiungimento); chiedere assegnazione provvisoria soltanto per una classe di concorso diversa da quella di titolarità, possibile solo in eventuale aggiunta a quella per la classe di concorso di titolarità (purché il docente possegga l’abilitazione per la classe di assegnazione diversa e abbia superato l’anno di prova nella classe di titolarità).

CHI PUO’ CHIEDERE L’UTILIZZAZIONE

L’utilizzazione può essere richiesta nella provincia di titolarità dal personale in esubero; senza sede di titolarità; dai docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità; dai docenti titolari su o posto comune/curricolare in possesso di specializzazione che chiedono di essere utilizzati su sostegno; da altre specifiche categorie indicate dal CCNI 8 luglio 2020, cui si rimanda. Non è invece possibile chiedere utilizzazione interprovinciale, riservata esclusivamente ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero nella provincia di titolarità.

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato la nota con le disposizioni in merito alla proroga dei contratti per l'anno scolastico in corso per il personale ATA
Con nota n. 21550 del 6 giugno 2022, il Ministero dell'Istruzione ha richiamato le disposizioni inerenti le proroghe dei contratti di supplenza per il personale ATA per il corrente anno scolastico.

Si ribadisce in nota che sono i dirigenti scolastici a dover richiedere le suddette proroghe nei casi di effettiva necessità, ovvero, dove non è possibile assicurare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato e di personale supplente annuale.

Le attività per cui è richiesta la proroga riguardano sicuramente anche lo svolgimento degli Esami di Stato, recupero debiti nelle scuole secondarie di II grado e altre situazioni eccezionali.

Le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazioni docenti si potranno inoltrare dal 20 giugno al 4 luglio. Per il personale ATA invece partiranno dal 27 giugno all’11 luglio.
Lo ha fatto sapere il Ministero dell’Istruzione alle organizzazioni sindacali, anticipando la nota che è stata diramata poco dopo nel pomeriggio del 17 giugno.
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