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° “Cautela” a verso suo, del direttore dell’USR per il Veneto
Sorprende l’iniziativa del dirigente che, con una circolare dai contenuti quanto meno arbitrari, ha congelato il diritto dei docenti precari iscritti nelle vecchie graduatorie; tra questi, guarda caso, non pochi provengono dalle graduatorie del Sud.

In Sicilia, si ironizza dicendo: “Chi si alza per primo, comanda”. Anief denuncia la manovra, qualificandola come ispirata a pregiudizi di natura politica; per la Cisl, invece, è una scelta “cauta”. Avventata o cauta, la linea adottata dal Direttore comporta la responsabilità degli effetti, anche di quelli economici. Riportiamo la questione, qual è presentata da un quotidiano locale, sotto il titolo “Bloccata l’assunzione di docenti provenienti da altre regioni”. In una parola: “congelati”. O meglio messi in attesa, fino a nuove indicazioni del Tar. I docenti inseriti a pettine nelle graduatorie 2011/12 in Veneto, secondo quanto stabilisce una nota diramata dall’USR il 17 agosto scorso, quest’anno non potranno essere nominati in ruolo. Almeno in una prima fase. Figureranno, certo, nelle graduatorie e negli elenchi, ma nella pratica, al suono della prima campanella, non ci saranno loro in classe. In tutto sono 1025, provenienti da tutta Italia: docenti inseriti “a pettine” nelle graduatorie vigenti nell’a.s. 2010/11, su istanza del Commissario ad acta nominato dal Tar del Lazio. Non tutti avrebbero ottenuto l’immissione in ruolo, ma adesso anche i primi si vedranno bloccare la procedura, in attesa di nuove indicazioni…. Dal Tar del Lazio, però, nessuna notizia (la sentenza, datata aprile scorso, finora non è stata pubblicata). Dal Miur, per il momento, nemmeno…. “I posti rimarranno”, spiegano all’USR, “non vengono cancellati; quando la sentenza del Tar verrà pubblicata seguiremo le indicazioni che conterrà…”. A settembre, al posto dei docenti inseriti a pettine nelle graduatorie, in classe ci saranno i precari chiamati dalle singole scuole… “Una scelta di questo tipo potrebbe produrre un danno erariale pesante – dice Marcello Pacifico, presidente di ANIEF – se il Tar o anche il tribunale ordinario riconosceranno i diritti dei docenti lasciati temporaneamente a casa, lo Stato dovrà risarcire loro il corrispettivo mancante…. Il direttore dell’USR deve prendersi la responsabilità totale (giuridica ed erariale) di questa decisione, che è in realtà solo di matrice politica, in questo caso non si parla di graduatorie ma di abuso di potere”. “Scelta cauta, che prende tempo, in attesa della sentenza” – dice Nereo Marcon, segretario regionale della Cisl… (Fonte: Corriere del Veneto - 23-08-2011)

° Per i docenti “Inidonei” all’insegnamento, si delineano diritti ed obblighi
Per i circa 4mila inidonei per motivi di salute, sarà facoltativo il passaggio alle funzioni Ata ma obbligatoria l’eventuale mobilità intercompartimentale
Riportiamo le anticipazioni, fornite da Franco Bastianini (su ItaliaOggi), contenute nella nota ministeriale prot. n.6626 - 10 agosto 2011: Cominciano a prendere corpo le prime istruzioni ministeriali, applicative delle disposizioni contenute nei commi dal 12 al 15 dell’art.19 della Legge n.111/2011 riguardanti i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute… Si tratta, tuttavia, come si legge nella nota ministeriale prot. n.6626 del 10 agosto 2011, di anticipazioni di quanto disporrà il decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della l. n.111/2011. La nota si sofferma sugli adempimenti richiesti ai docenti inidonei che intendono richiedere l’inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico. La domanda di inquadramento potrà essere presentata dal 14 agosto al 14 settembre 2011… utilizzando il modello allegato alla nota, oppure trasmettendo on line, con nota web che sarà disponibile presumibilmente dal primo settembre. Si tratta di una domanda facoltativa, mentre … la mobilità intercompartimentale anche in altre regioni, pare essere una strada obbligatoria. Per l’a.s. 2011/2012 ai docenti che presenteranno la domanda verrà assegnata una sede di servizio ubicata nella provincia prescelta. Quella definitiva verrà attribuita a decorrere dall’a.s. 2012/13 secondo modalità che saranno definite in sede di contrattazione nazionale integrativa. Ai docenti che transitano nei ruolo degli Ata verrà mantenuto il livello stipendiale in godimento. Con successive disposizioni sarà disciplinata la possibilità, avendo i requisiti almeno di 15 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica di presentare istanza di pensionamento con effetto immediato… I docenti non ammessi nei ruoli Ata, per indisponibilità delle sedi richieste, o quelli che non si avvalgono della facoltà di presentare la domanda di inquadramento sono tenuti a presentare la domanda di mobilità intercompartimentale al fine di transitare obbligatoriamente nei ruoli dell’amministrazione dello Stato, Agenzie, enti pubblici non economici e università Anche ai docenti coinvolti nella mobilità intercompartimentale sarà consentito di presentare domanda di pensionamento con effetto immediato… (Fonte: ItaliaOggi - 23-08-2011)

° Il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro va equiparato a lavoro effettivo, se lo spostamento è funzionale alla prestazione lavorativa.
A questo principio generale, la Corte di Cassazione e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali hanno sussunto casi sui quali si sono pronunciati, lo scorso anno. Riportiamo un passo di una sentenza della Corte di Cassazione, e uno di un parere del Ministero. Il principio può applicarsi alla nomina per cattedra orario articolata su più comuni, o per cattedra articolata su succursali e sedi staccate tra loro distanti ?
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - Sentenza n. 17511 del 27-07-10
…La Corte territoriale non ha affermato in via di principio che il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro debba essere considerato come lavorativo, correttamente richiamando viceversa la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14-3-2006 n. 5496), secondo cui ciò si verifica solo nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione, il che in particolare si verifica ove il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la prestazione lavorativa….
Ministero del Lavoro e politiche sociali –D.G. attività ispettiva - Interpello n. 13 del 02-04-2010
La questione sottoposta rimanda preliminarmente all’esame della disciplina dell’orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112 (conv. da L. n. 133/2008) il quale, nel riprendere la definizione dettata dalla Direttiva 1993/104/CE, stabilisce all’art. 1, comma 2, lett. a) che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o funzioni”. In proposito, con la circ. n. 8/2005, questo Ministero ha sottolineato che la formulazione adottata dal D.Lgs. n. 66/2003 nel definire l’orario di lavoro risulta ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente normativa contenuta nel R.D. n. 1955/1923 che si basava sul concetto di “lavoro effettivo”. La nuova disciplina ha spostato l’accento sulla “messa a disposizione”, in linea con l’interpretazione fornita della Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 9 settembre 2003, la quale ha ritenuto compresi nell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori “sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente opera in caso di necessità”. Sull’argomento appare opportuno ricordare sia la previsione normativa contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 – secondo cui il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro deve ritenersi escluso dal concetto di orario di lavoro – sia quella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., n. 5775 del 11 aprile 2003 e Cass., sez. lav., n. 5701 del 22 marzo 2004) secondo cui “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria e va sommato al normale orario di lavoro come straordinario, allorché sia funzionale rispetto alla prestazione”, la quale al contempo ha spiegato che “sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia di volta in volta inviato in diverse località per svolgere la prestazione lavorativa”.

° La terza edizione di Campus Mentis, un’iniziativa del Ministero della Gioventù
I campus saranno organizzati in 5 sedi: Milano (ottobre 2011), Padova-Abano (novembre 2011); Napoli (febbraio 2012) e Sassari Alghero (maggio 2012). Le iscrizioni su www.campusmentis.it
L’iniziativa, promossa dal Ministero della Gioventù, e realizzata dall’Università La Sapienza di Roma (Centro di ricerca Impsapiens), vorrebbe conseguire l’obiettivo di fare incontrare domanda e offerta di lavoro, orientando circa 20mila giovani (diplomati e neolaureati sotto i trenta anni) nelle scelte meglio mirate alla occupazione. Per il triennio 2011-13 sono stati stanziati 11,5milioni.
(Fonte: ItaliaOggi Sette - 22-08-2011)

 

 

 


 

° Le scuole “sottodimensionate” sono assegnate in reggenza
Lo stabilisce la Legge n.111 del 15 luglio 2011, all’art.19 comma 5. Ne diamo il testo. Con riferimento ad esso, il Miur ha impartito istruzioni agli UU.SS.RR. (Nota n.5648 7 luglio; Nota n.5686 8 luglio; Nota n.5814 del 12 luglio).

“5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti
scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti
scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”.
Riportiamo (fonte Miur, luglio 2011) la distribuzione regionale delle scuole statali sottodimensionate; considerando quelle con meno di 300 alunni e quelle con meno di 500, assommano a 1.840 sul totale di 10304 (comprensivo dei C.P.I.A.) e sono concentrate al Sud: Campania 345 (su 1330); Sicilia 225 (su 1156); Puglia 189 (su 896); Calabria 183 (su 511); Sardegna 168 (su 374); Abruzzo 84 (su 256); Lazio 84 (su 919); Basilicata 81 (su 160); Piemonte 73 (su 672); Toscana 68 (su 535); Lombardia 67 (su 1302); Veneto 58 (su 702); Friuli Venezia Giulia 50 (su 184); Molise 49 (su 82); Emilia Romagna 44 (su 565); Umbria 35 (su 165); Marche 28 (su 273); Liguria 10 (su 222).

° Domanda di inclusione nelle graduatorie ATA di Circolo e Istituto, seconda fascia
Nota Miur prot. n.5787 del 12 luglio 2011

Da oggi 23 agosto e fino alle ore 14,00 del prossimo 19 settembre, il personale Ata incluso nelle graduatorie di II fascia di cui ai DD.MM. nn.75/2001 e n.35/2004 può trasmettere, esclusivamente via web, la domanda di inclusione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto.

° Ingessati gli organici della scuola, per i prossimi anni scolastici
E’ l’effetto prodotto dalla Legge n.111 del 15 luglio 2011, all’art.19 comma 7 e comma 11 (che riportiamo di seguito). E i giovani precari stanno a guardare.
“7. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell’anno scolastico 2011/2012 in applicazione dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell’articolo 64 citato”. “11. L’organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica. L’organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell’ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili. Le commissioni mediche di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’INPS, che partecipa a titolo gratuito”.

° Adempimenti di inizio del nuovo anno scolastico
I colleghi che fanno parte dello staff dirigenziale delle scuole sono già alle prese con i primi adempimenti, anche in preparazione della riunione preliminare.
Le risorse umane disponibili, dopo i collocamenti in quiescenza, i trasferimenti, le operazioni di mobilità, sono costituite dal personale residuale dall’a.s. 2010/11, dal personale di nuova nomina e dal personale che modifica il precedente contratto part time o che cessa da esso. Di tutti, docenti e Ata, il d.s. fa predisporre le graduatorie di istituto, anche al fine di individuare eventuali soprannumerari; quindi dispone le assegnazioni alle sezioni staccate, ai corsi serali e alle scuole coordinate in sede provinciale. Ove l’istituto sia sede di sessione straordinaria (con inizio il 13 settembre) di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore a.s. 2010/11, si dà comunicazione scritta, ai candidati, del calendario delle prove. il collegio dei docenti procede all’elezione dei membri del Comitato di valutazione dei docenti e avvia la procedura per l’individuazione delle “funzioni strumentali”; è prassi che contestualmente il d.s. comunichi al collegio il nome del suo collaboratore vicario. Si avvia la programmazione educativa e didattica (nella quale, a momento debito, i consigli di classe coinvolgeranno gli studenti e le famiglie).
 

° Legge 15 luglio 2011, n. 111: innovazioni in materia previdenziale
Riportiamo, in sintesi, i contenuti della Nota operativa Inpdap n.27 del 21 luglio 2011, inviata dalla direzione centrale previdenza uff.I alle sedi periferiche, in materia degli effetti prodotti dalla legge n.111/2011 sulle prestazioni erogate dall’Istituto.

Disposizioni di immediata applicazione. 1- Interpretazione autentica in merito alle variazioni dell’indennità integrativa speciale al raggiungimento dell’età pensionabile (art. 18, commi 6-9). Il legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 21 legge n.730/1983: le percentuali d’incremento della indennità integrativa speciale previste vanno corrisposte nell’aliquota massima calcolata sulla quota dell’indennità medesima spettante in proporzione all’anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla data del 6 luglio 2011, già definiti con sentenza passata in autorità di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell’Inpdap, con riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.
2- Contributo di perequazione (art. 18, comma 22-bis). E’ introdotto, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino 90.000 euro lordi annui. La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.
L’Inpdap attuerà la citata disposizione a partire dalla rata di agosto, comunicando agli interessati l’avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l’evidenziazione della voce relativa. Per il computo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento.
Disposizioni aventi effetto a partire dal 2012; modificazioni in materia previdenziale.
1 - Modifica al sistema di rivalutazione automatica delle pensioni (art. 18, comma 3). Per gli anni 2012 e 2013, è modificata la perequazione delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e nella misura del 70 per cento.
2 - Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione (art. 18, comma 4). E’ modificato il sistema di adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione previsto dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 122/2010. In particolare, l’adeguamento automatico dell’età pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat, già programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 2013 ed il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita viene fornito dall’Istat a partire dall’anno 2011 e reso disponibile entro il 31 dicembre dello stesso anno. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote) sono incrementati di 3 mesi. Schema riepilogativo degli effetti derivanti dalla disposizione in esame, nell’anno 2013:
Requisito anagrafico pensione di vecchiaia
65 anni e 3 mesi
Requisiti pensione di anzianità (quota 97 e 3)
61 anni e 3 mesi + 36 anni di contribuzione
62 anni e 3 mesi + 35 anni di contribuzione
3 - Pensioni di reversibilità (art. 18, comma 5). Le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. In tal caso la riduzione dell’aliquota di riversibilità è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La riduzione non si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
4 - Accesso al trattamento pensionistico con il possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva. Chi matura nel 2012 il diritto a pensione col solo requisito di massima anzianità contributiva (40 anni), indipendentemente dall’età anagrafica potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del predetto requisito (12 mesi per “finestra mobile”, prevista dalla l.n.122/2010, più un mese di posticipo). Chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima anzianità contributiva; chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del requisito.

° Nuove regole per l’erogazione della buonuscita ai dipendenti pubblici
In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, il pensionato percepirà la liquidazione dopo 24 mesi; in caso di cessazione del rapporto per raggiunti limiti d’età o per anzianità massima di servizio, la percepirà entro sei mesi. Una deroga è prevista per il personale della scuola che maturi i requisiti pensionistici entro il 2011.

Riportiamo alcuni passaggi da un articolo di Daniele Cirioli.
“La buonuscita può attendere: due anni, per la precisione. … La misura colpisce tutti i dipendenti pubblici: di amministrazioni dello Stato; istituti e scuole; aziende statali; regioni, province, comuni, comunità montane, consorzi e loro associazioni; istituzioni universitarie; istituti autonomi case popolari; camere di commercio e loro associazioni; enti pubblici non economici; amministrazioni, enti e aziende del SSN. ….: Una deroga è prevista per il personale della scuola: a quello che matura i requisiti di pensionamento entro il 31 dicembre 2011 continua ad applicarsi la vecchia disciplina. In tal caso, la buonuscita è erogata tra 181 e 270 giorni se relativa a una qualsiasi causa di cessazione; nel termine di 105 giorni se relativa al collocamento a riposo per limiti d’età o di servizio oppure per collocamento a riposo d’ufficio…”.
(Fonte: ItaliaOggi - 20-08-2011)
 

° Presto un reclutamento straordinario di personale per l’Invalsi e l’Ansas
L’art.19 comma 1 Legge 111 del 15 luglio 2011 dispone che i commissari straordinari dei due istituti concludano il reclutamento entro l’agosto 2012.

La Ministro investe circa 15 milioni di euro per riformare un’agenzia e un istituto in cui crede:
- l’Ansas, l’agenzia di formazione e aggiornamento (che dal settembre 2012 tornerà alle funzioni che aveva come INDIRE, e a questa denominazione) assumerà personale proprio in sostituzione di quello (quasi 300 unità) operante in atto in situazione di comando o distacco;
- l’Invalsi (che con i comandati attua il programma di valutazione degli studenti mediante test, operando anche nelle scuola secondaria di II grado) assumerà 20 esperti. Il testo del comma1:
“1. Al fine dell’attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto dicui all’articolo 2, commi dal 4-
septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari straordinari dell’INVALSI e
dell’ANSAS avviano urgentemente un programma straordinario di reclutamento, da concludersi
entro il 31 agosto 2012. L’INVALSI e l’ANSAS provvedono a realizzare il proprio programma di
reclutamento nel limite della dotazione organica dell’ente, nonché entro il limite dell’80% delle
proprie entrate correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni presso l’ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in cui il personale in posizione di comando presso l’ANSAS rientra in servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data è soppresso l’ANSAS ed è ripristinato l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i commi 610 e 611 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L’Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni”.

° Il dl n.138/2011 introduce la “finestra d’uscita” anche per i docenti della Scuola e dell’Università
In base alle nuove regole, i docenti che nel 2012 matureranno i requisiti pensionistici saranno collocati in pensione con primo settembre 2013; con lo stesso criterio, i pensionandi dei successivi scaglioni annuali dovranno attendere un anno scolastico o un anno accademico in più. E i giovani precari stanno a guardare. Riportiamo la notizia, con le parole di Daniele Cirioli.
“… Dovrà rassegnarsi a lavorare un anno (scolastico) in più chi aveva programmato di mettersi in pensione l’anno prossimo. Lo stesso, per chi aveva programmato gli anni successivi. La manovra, infatti, ha cambiato la decorrenza della pensione al personale della scuola: dal prossimo anno, chi matura i requisiti di un anno solare, andrà in pensione dall’anno scolastico, o accademico dell’anno solare successivo, e non più dall’anno scolastico o accademico dello stesso anno solare di maturazione dei requisiti, come accade oggi e come resta valido per chi maturerà i requisiti entro il 31 dicembre 2011, che potrà per ciò accedere alla pensione dal prossimo primo settembre. Nessuna novità per chi arriva a 40 anni di contributi o a 65 anni d’età (vecchiaia). … Nessuna stretta alle pensioni di anzianità, diversamente dalle prime indiscrezioni,. Resta dunque confermato l’impianto operativo vigente che prevede il completamento delle quote dal primo gennaio 2013, con l’ultima quota 97/98, in presenza di un minimo di contributi pari a 35 anni”.
(Fonte: ItaliaOggi - 17-08-2011).

° Un allarme per la foresta amazzonica
Lo lancia il sito http://www.avaaz.org/it/save_the_amazon_a/?vl

Scrive che l'Amazzonia è in pericolo perché il governo brasiliano potrebbe cancellare le leggi che tutelano le foreste. L'Amazzonia, è scritto nel sito, è fondamentale per la vita sulla terra, visto che ben il 20% del nostro ossigeno e un quinto dell'acqua dolce di tutto il mondo provengono dalle sue magnifiche foreste pluviali. Le popolazioni indigene si stanno mobilitano in difesa, e la gran parte dei brasiliani chiede di mantenere le attuali tutele. Avaaz ha fatto pressioni sul governo locale e sulla pubblica opinione internazionale.