Tutte le notizie

° Per i dipendenti pubblici e privati, nuove norme in materia di congedi, aspettative e permessi (Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119)
Sulla G.U. n.173 dello scorso 27 luglio è stato pubblicato il decreto legislativo che le stabilisce il riordino delle norme in materia, in attuazione dell'art.23 legge delega n.183/2010; ne diamo il testo.

“…Art. 1 Oggetto e finalita'. 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, in attuazione dell'art.23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, recano modifiche in materia di congedi, aspettative e permessi, in particolare ai sensi del citato comma 1, lettere c), d) e), per riordinare le tipologia dei permessi, ridefinire i presupposti oggettivi e precisare i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la fruizione dei congedi, permessi e aspettative comunque denominati, nonche' razionalizzare e semplificare i documenti da presentare per la fruizione. ….
Art. 2. Modifica all'art.16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in materia di flessibilita' del congedo di maternita'. 1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternita', le lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.». Note…
Art. 3 Modifiche all'articolo 33, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale. 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.»; b) al comma 4, il primo periodo e' soppresso. Nota….
Art. 4 Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave. 1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravita', che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»; b) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: «5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto. 5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. 5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa. 5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.». Note….
Art. 5 Modifiche all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca. 1. All'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il III periodo del I comma e' sostituito dal seguente: «Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei 2 anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del II periodo.»; b) dopo il I comma e' inserito il seguente: «Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'art.2, commi 2 e 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.». Note….
Art. 6 Modifiche all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave. 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il I grado o entro il II grado qualora i genitori o coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65 anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.». b) dopo il comma 3 e' inserito: «3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a km 150 rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.». Note….
Art. 7 Congedo per cure per gli invalidi. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n.537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacita' lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 2. Il congedo di cui al comma 1 e' accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessita' della cura in relazione all'infermita' invalidante riconosciuta. 3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore e' tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza puo' essere prodotta anche attestazione cumulativa. 4. Sono abrogati l'art. 26 legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e l'art. 10 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509. Note…
Art. 8 Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di adozioni e affidamenti. 1. All'articolo 45 del d.lgs 26 marzo 2001, n. 151 sono apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «entro il I anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti : «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'art. 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'eta'».
Art. 9 Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

° Attribuzione delle risorse per scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio, e risorse contro la dispersione scolastica; a.s.2011/12 – Es. fin.2011
A fine luglio, Miur e OO.SS hanno siglato l'ipotesi di contratto collettivo integrativo nazionale. Ne diamo notizia riportando passi salienti della C.M. n. 67, 29/07/2011.

In data 27 luglio 2011 questo Ministero ha sottoscritto con le OO.SS. aventi titolo l'ipotesi di contratto integrativo nazionale, finalizzato a stabilire i criteri e i parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo e con forte processo immigratorio, e per contrastare la dispersione scolastica e l'emarginazione sociale…. sono stati confermati, anche per l'a.s. 2011/2012, i medesimi criteri di riparto della complessiva somma di €. 53.195.060,00 utilizzati per l'a.s. 2010/2011…. Le parti hanno riaffermato la validità delle variabili utilizzate nel trascorso a.s., (di tipo sociale, economico, sanitario, culturale), di quelle relative alla incidenza della criminalità assunte dall'ISTAT e da altri Istituti competenti, nonchè degli indicatori riferiti al sistema scolastico sia per la dispersione scolastica sia per gli alunni stranieri, confermate al fine di garantire un'adeguata ripartizione delle risorse finanziarie fra gli UU.SS.RR., nel rispetto delle problematiche che fanno capo alla dispersione scolastica, agli abbandoni, all'integrazione degli alunni stranieri e nomadi e all'emarginazione sociale… L'Ufficio scrivente auspica un allargamento di tali collaborazioni anche alle altre regioni, perché si possa realizzare pienamente quell'alleanza educativa di tipo interistituzionale, finalizzata a migliorare le performance degli studenti e favorire l'acquisizione del diritto di cittadinanza piena per tutti.
… procedere rapidamente all'avvio della contrattazione per la stipula dei contratti integrativi regionali con le OO.SS., i quali saranno definitivamente sottoscritti all'esito della procedura di certificazione del contratto integrativo nazionale, comunque entro la data del 31.08.2011. Contestualmente le SS.LL. comunicheranno alle scuole l'avvio delle procedure di presentazione dei progetti. Gli organismi, commissioni o comitati regionali… procederanno… a comunicare a ciascuna scuola beneficiaria dell'importo assegnato entro il 30 settembre 2011.. “. La circolare reca, in allegato: tabella A, contratto integrativo, schede per trasmissione elenco scuole.

° Si programmano assunzioni a tempo indeterminato nella scuola, nel 2012 e 2013
La conditio sine qua non è che non si produca aggravio di spesa per il Tesoro
Calcolando in oltre 22 mila i pensionamenti, per ciascuno dei due aa.ss., il Miur intenderebbe stabilizzare una uguale cifra di docenti precari, e 7mila Ata precari.
(Fonte: Il Sole 24Ore – 5 agosto 2011)

° Un riconoscimento all’efficacia delle iniziative dell’ANIEF
Riportiamo le parole con le quali l’on. Tonino Russo segnala la nostra battaglia in difesa del diritto alla mobilità del personale della scuola e all’assunzione per merito
Con la sentenza della corte costituzionale numero 242 del 25 luglio 2011, a firma del presidente Quaranta, si conferma quanto scritto nella sentenza n. 41/2011…, sul diritto alla mobilità del personale docente della scuola e all’assunzione per merito nella pubblica amministrazione anche della provincia autonoma di Trento. Ancora una volta grazie ai ricorsi promossi dall’Anief, due norme di legge sono state dichiarate incostituzionali, anche se emanate in nome della competenza esclusiva riservata dallo Stato alla provincia autonoma di Trento. Nessuna barriera al trasferimento dei precari della scuola può essere posta in nome della continuità didattica, neanche sotto forma di un bonus aggiuntivo di punti 40 per ogni anno di servizio da supervalutare nella provincia di appartenenza (quella di Trento).
(Fonte: Newsletter - Tonino Russo 29/07/2011)

° Per i neoassunti, ci sarà un rallentamento degli scatti di anzianità
La scorsa settimana, Cisl, Uil, Snals e Gilda hanno firmato, all’ARAN, l’accordo sulle nuove clausole contrattuali per i docenti assunti da settembre. Entro fine agosto, le immissione in ruolo. La ripartizione delle cattedre

La modifica del meccanismo degli scatti di anzianità è il costo che pagheranno i neoassunti (30mila300 docenti e 36mila Ata); la perdita economica sarà di alcune miglia di euro per coloro che non vantano, all’atto della nomina a t.i., alcun anno di servizio da precario; il danno si azzera per chi ha maturato dieci anni di precariato. La FLC CGIL (che ha preso tempo, per apporre la firma al contratto che giudica penalizzante) quantifica così la penalizzazione annua: per un collaboratore scolastico, oltre 300 euro; per un insegnante di scuola primaria, quasi il doppio; per un docente di scuola secondaria o un Dsga, cifre superiori (fino a oltre 1200 euro).
Le quote regionali delle immissioni in ruolo dovrebbero essere determinate in funzione dei posti vacanti, ma le cifre hanno suscitato sospetti e polemiche. Secondo dati ufficiosi (fonte Cisl), nella ripartizione regionale delle 30.308 assunzioni complessive di docenti, la parte del leone toccherebbe alla Lombardia (5120 cattedre), al Lazio (3200) e all’Emilia Romagna (2940); la Campania (2.600 cattedre) dovrebbe scivolare nella fascia nella quale si trovano regioni con popolazione scolastica parecchio inferiore (Toscana, Piemonte, Veneto), e peggiore (non c’è da sorprendersi) è il trattamento per la Sicilia (1590 cattedre) posposta perfino alla Puglia (1900). Cifre decrescenti riguardano, nell’ordine: Calabria (923), Marche, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Abruzzo, Umbria; in coda: Basilicata (287) e Molise (206). Quanto alle 36.000 assunzioni di personale ATA, si conferma la posizione della Lombardia (7.505 unità) e del Lazio (3.400); la Campania (3400) in questo caso precede Piemonte e Veneto; all’Emilia Romagna toccano 2.700 posti; la Sicilia (2100) è ancora posposta a Toscana e Puglia. A Calabria, Marche e Friuli Venezia Giulia vengono assegnate intorno alle 1000 unità. Seguono Liguria e Abruzzo. Con assegnazioni da 700 unità e fino a 235, le altre regioni. Per gradi d’istruzione, le 30mila308 cattedre dovrebbero essere così distribuite: 6280 alla scuola dell’infanzia, 3825 alla scuola primaria, 7277 alla secondaria di primo grado, 5931 alle superiori, 6887 al sostegno. Si nota l’esiguità dei posti per insegnamenti nella scuola secondaria di secondo grado (gli organici sono stati ridotti sostanziosamente con la Riforma Gelmini), dove ci sarebbero circa 7500 “eccedenze”, cioè docenti in esubero che hanno il contratto a t.i. e vanno sistemati per primi. Pochissimi gli esuberi, invece, alle medie, dove ci sarebbero circa 15mila posti vacanti. Polemiche è doveroso non alimentarne, in un momento tanto delicato per i precari in attesa del contratto che li stabilizzerà; dunque eviteremo di contro-contro-contro replicare a chi, piuttosto che fare un’analisi politica, ha voluto esercitarsi in implicazioni controfattuali recriminando sulle libere scelte fatte, in passato, dai precari iscritti nelle GaE. Ciò che nel passato era affidato, in termini di legge, alla scelta contingente dei precari non poteva tradursi ora in penalizzazione. Prendiamo atto del criterio adottato dal Miur per le nomine a t.i.: attingere sia alle nuove che alle vecchie graduatorie; da queste verranno tratti i nomi di coloro che avrebbero avuto diritto, lo scorso anno, all’immissione in ruolo, qualora fossero stati correttamente inseriti a pettine, nelle GaE, e non in coda. Il Miur intende operare con tale criterio, per 10mila professori che sono in questa condizione, e per le restanti 20.308 cattedre attingerà dalle nuove graduatorie. E’ un criterio “politico” che metterà il Miur solo in parte al riparo degli effetti giuridici perversi prodotti dalla leggerezza con cui ha gestito la vicenda delle code. Nessuno può sfuggire alle proprie responsabilità ma ci auguriamo che il Miur agisca, questa volta, saggiamente, e che le cose si sistemino. Speriamo possa esserci finalmente serenità nell’animo di colleghi precari che in questa vicenda sono stati sottoposti a una sorta di lavaggio del cervello.

° Dirigerà l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
Alla dott.ssa Maria Luisa Altomonte, il benvenuto dell’ANIEF

Originaria di Vibo Valenzia, subentra nella direzione dell’USR, a Guido Di Stefano in pensione dallo scorso novembre; nel frattempo, il dott. Gianni Leone aveva svolto la funzione di reggente.

° Calendario scolastico nazionale per a.s. 2011/2012

Ne diamo notizia riportando i dati forniti dall’O.M. n.68 dell'1-8-2011 - Prot. n. 5410

Il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere (19 luglio) del CNPI, ha determinato con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche, il calendario delle festività e degli esami, la data di svolgimento della prova scritta nazionale compresa nell'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione, la data di inizio dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore, e la determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale. La determinazione del calendario scolastico è di competenza delle Regioni (art. 138 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

-La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà, in sessione ordinaria, il giorno 18 giugno 2012; in I e II sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno ed il giorno 3 settembre.
-L'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per gli studenti dei Centri Territoriali Permanenti può essere effettuato nel mese di gennaio 2012 (non si effettua la prova INVALSI).
-L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado avrà inizio, con la prima prova, il giorno 20 giugno 2012. Le suppletive inizieranno il giorno 4 luglio.
-Sessioni speciali di esami di qualifica professionale e licenza di maestro d'arte (una sola sessione speciale di esami per l'anno scolastico) possono essere effettuate anche nel corso dell'a.s., secondo le determinazioni delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie.
-Il calendario delle festività, relative all'anno scolastico 2011/2012, è il seguente:
tutte le domeniche; il 1 novembre, festa di tutti i Santi; l'8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre; il 1° gennaio, Capodanno; il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del Lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; la festa del Santo Patrono.
In allegato l’O.M. reca le date regionali di inizio e fine lezioni, e modifiche delle date di festività

- Inizio delle lezioni: 1 settembre, le scuole dell’infanzia di Trento; 12 settembre, di Trento, Bolzano, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria, Piemonte, Molise, Marche Lombardia, Liguria, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Calabria; 13 settembre, dell’Abruzzo; 14 settembre, di Campania, Toscana; 15 settembre, di Puglia, Sardegna, Sicilia; 19 settembre, Basilicata, Emilia Romagna.

- Termine delle lezioni: 9 giugno: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Valle d’Aosta, Trento; 12 giugno, Sicilia; 13 giugno, Piemonte; 16 giugno, Basilicata, Bolzano. Terminano il 30 giugno le attività nelle scuole dell’infanzia (il 29, per Marche e Trento).

 

° Un risvolto problematico nell’organizzazione del concorso per i presidi

Sul web, Press IN titola: "Rischio di svantaggi per le persone disabili”, e fa riferimento a quanto segnalato dall’On. Giuseppe Berretta.

In vista del concorso per titoli ed esami bandito il 15 luglio scorso per la selezione di dirigenti scolastici per le scuole di ogni ordine e grado, sembra che il Miur non abbia disposto tutto quanto è dovuto a tutela dei diritti delle persone con disabilita'. Lo rileva il deputato catanese del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, in questi termini: "Nel bando di concorso viene si' riconosciuta ai candidati disabili la possibilita' di svolgere le prove di esame con l'aiuto degli ausili necessari, come stabilito dalla legge 104 del 1992. Ma, al contrario, non si fa menzione di quanto ulteriormente disposto dagli articoli 20 e 21 della stessa legge quadro sulla disabilita', la 104 appunto, secondo cui i candidati disabili hanno anche il diritto di usufruire di tempi aggiuntivi eventualmente necessari durante la prova d'esame, oltre che il diritto alla scelta prioritaria della sede presso cui svolgere l'incaricoCosi' com'e', il bando di concorso e' una vera ingiustizia nei confronti di quei candidati a cui le leggi italiane hanno garantito dei diritti piu' che legittimi, fondati sul buonsenso". Sulla vicenda, l’on.Berretta ha presentato un'interpellanza parlamentare al ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini. Nell'interpellanza, l'esponente del Pd ha chiesto di integrare il bando di concorso "prevedendo per i candidati con disabilita' lo svolgimento delle prove concorsuali avvalendosi anche dei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, oltre che il diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili".

 (Fonte: Press In – anno III n.2090 - Redattore Sociale del 1 agosto 2011)

° Urge chiarezza sul criterio da adottarsi per le oltre 30mila nomine  

Con equanimità e saggezza, il Miur potrà rispettare sia i diritti di coloro che nell’agosto 2010 erano in testa alle vecchie GaE, sia i diritti di coloro che sono in testa alle graduatorie ora vigenti, formulate secondo i criteri scaturiti dalle sentenze della magistratura amministrativa e della Corte Costituzionale.

E’ evidente a tutti che se il Miur avesse ottemperato tempestivamente a quanto disposto dai giudici amministrativi, i docenti precari non avrebbero trascorso mesi e mesi in apprensione e non si troverebbero adesso a guardarsi in cagnesco, nell’imminenza delle nomine a t.i. Si spera che il Miur segua risolutamente la via maestra della legge senza lasciarsene distogliere dagli argomenti pretestuosi (e francamente risibili) di chi getta ombre sulla correttezza dei punteggi dei docenti che hanno insegnato nelle scuole meridionali. Sono oltre 30mila quelli che, con pieno diritto e secondo le regole vigenti, si sono trasferiti nelle graduatorie del Nord, seguendo una direzione ormai atavica. Fin dagli anni sessanta, l’ossatura portante del corpo docenti, nelle scuole del Nord, è formata da insegnanti meridionali, è il loro valore professionale è testimoniato dalla qualità stessa delle scuole, che tutti riconoscono. Questi 30mila docenti che hanno deciso di andare lì dove il lavoro c’è, vanno accompagnati con la nostra solidarietà, comprensione, augurio, con l’apprensione commossa di chi ha l’età, l’esperienza (e il cervello) sufficienti a capire verso quali sacrifici e stenti vanno, e sufficienti a capire che vanno rispettati anche i diritti di coloro che, in testa alle vecchie graduatorie lo scorso anno, andavano nominati già sui posti vacanti. Ciò con buona pace dei fomentatori di discordia, che vorrebbero i giovani beccarsi come i capponi di Renzo, e che il diritto al “posto fisso” lo riconoscono solo ai raccomandati e ai rampolli della casta. Si vergognino

 

° Avviata la formazione per gli immigrati, finalizzata alla integrazione

Il CdM ha varato il percorso nel quale gli immigrati potranno acquisire i “crediti” necessari ad ottenere il permesso di soggiorno

Gli stranieri che giungono in Italia e vogliono stabilirvisidovranno conseguire un certo punteggio da acquisire imparando l’Italiano (almeno al livello a2 del Consiglio d’Europa), conoscendo la Costituzione italiana e la cultura civica (da dimostrare con un test), e iscrivendo i figli a scuola (perde 15 punti chi non li manda a scuola). La norma si applica agli immigrati dai 16 anni in su, con qualche eccezione a favore di persone in particolari condizioni. Sarà possibile raggiungere 30 crediti in due anni, partendo da un bonus di 16; chi, colpevole di reati o dei comportamenti omissivi previsti nella nuova norma, perderà punti, a quota azero vedrà notificarsi il provvedimento di espulsione.

 (Fonte: Avvenire - 29 luglio 2011)

 

° Chiarimenti sull’aggiornamento delle graduatorie di istituto

ItaliaOggi (2 giugno) riporta quelli forniti (28 luglio) dal Miur, con riferimento alle domande di inserimento nelle graduatorie di istituto. Ne diamo, di seguito, la sintesi

Dalle Faq si evince che possono presentare il modello A2 oppure A2bis, oltre che gli aspiranti esclusi dalle graduatorie, anche quelli inclusi con riserva, e si evince che sono da considerarsi “nuovi iscritti” tutti coloro che non figurano negli elenchi in possesso alle scuole per il biennio 2009/2011 (anche se figuravano negli elenchi per il biennio 2007/2009). Il vecchio sistema di convocazione telefonica e telegrafica è al tramonto. Gli aspiranti faranno bene a dotarsi di indirizzo di posta elettronica, almeno di uno privato, perché le scuole interpellanti, operando mediante il sistema Vivifacile, procederanno ad inviare la convocazione via e mail; non v’è obbligo di dotarsi di e-mail istituzionale e meno che meno di pec (per ottenerla occorre registrarsi sul sito www.postacertificata.gov.it) ma il sistema Vivifacile le cerca prima di cercare l’indirizzo di posta elettronica privato. ItaliaOggi segnala che non è mancato l’errore, l’ennesimo in questi ultimi mesi, nella predisposizione dei modelli fac simile: “il modello A1 è sbagliato nella parte che non consente ai titolari dei diplomi accademici di II livello di strumento musicale di presentare la domanda. Gli abilitati negli anni successivi al primo corso abilitante possono iscriversi alla seconda fascia delle graduatorie di istituto. In più l’amministrazione ha spiegato che chi passa dalla terza alla seconda fascia, per strumento musicale, non deve ripetere l’inclusione nella graduatoria”.

 (Fonte: ItaliaOggi - 2 agosto 2011)