Perché ai docenti precari con supplenza “breve” viene negata la “retribuzione professionale docenti”, invece regolarmente attribuita ai colleghi insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali? È quello che sempre più ricorrenti chiedono ai giudici del lavoro, vedendosi quindi riconosciuti migliaia di euro tramite le sentenze del tribunale. L’ultima arriva da quello di Lucca, dove una supplente è andata a “giudizio per vedersi riconosciuto il diritto alla percezione della c.d. di cui all’art. 7 del CCNL del Comparto Scolastico del 31/8/1999 per le giornate di lavoro prestate e dettagliatamente indicate nel ricorso” riguardanti “l’anno scolastico 2020/2021”, fondando “la propria pretesa sull’ingiustificata disparità di trattamento tra la sua posizione” e quella dei colleghi. Appurato tale principio, il Tribunale toscano ha stabilito l’assegnazione di oltre 1.400 euro alla docente, più interessi e spese legali a carico dell’amministrazione scolastica.
Secondo Marcello Pacifico presidente nazionale Anief, “quella del ricorso al giudice del lavoro per fare giustizia sulla non assegnazione della Retribuzione professionale docente, come per la Cia del personale Ata, a proposito delle supplenze brevi e saltuarie, sta diventando una prassi. I giudici, appurato il danno prodotto ai precari con supplenze di pochi giorni o non annuali, verificano il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, come pure ai supplenti “Covid” nell’ultimo biennio: gli interessati possono utilizzare il calcolatore gratuito on line Anief per verificare la somma da recuperare attraverso il ricorso al giudice del lavoro”.
I legali dell’Anief, che hanno difeso il docente, hanno ricordato che “sulla presente questione si è già espressa in numerose occasioni la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 27 luglio 2018, n. 20015), rilevando che “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...". La Corte di legittimità ha anche sostenuto che l’emolumento di cui si tratta “ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017)”.
Il giudice del tribunale di Lucca ha ritenuta corretta la linea dei legali, scrivendo nella sentenza che “alla giurisprudenza costante si desume il condivisibile principio per cui il personale del comparto scuola, ai sensi dell’art. 7 dell’apposito CCNL del 15/3/2001, ha diritto alla “retribuzione professionale docenti”. La disposizione deve essere, infatti, interpretata nel senso che, in forza del consolidato principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la retribuzione professionale docenti spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste. Il rinvio alle “modalità stabilite dall’art. 25 del c.c.n.i. del 31/8/1999”, infatti, non identifica le categorie di personale beneficiarie dell’emolumento, bensì il richiamo è meramente circoscritto ai criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
LE SOMME RECUPERATE
Sempre nella sentenza si legge che “la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva derivante dal riconoscimento della retribuzione professionale docenti, egualmente a tutti i docenti e agli educatori, in virtù del principio di non discriminazione.
- B ) Conteggi
Secondo l’interpretazione e della giurisprudenza di legittimità e dell’art. 7, co. 3 CCNL del 31/8/1999, la modalità di calcolo è quella prevista dall’art. 25 del CCNI del 31/8/1999 per il “Compenso individuale accessorio”. Ai sensi dei commi 4 e 5 della dell’art. 25 ult. cit., il compenso spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese, il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato (o situazioni di stato assimilate al servizio).
Come efficacemente esposto dal ricorrente, in forza del CCNL comparto Scuola 2007, l’importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,47 (quindi, euro 164,00 mensili) fino al 28 febbraio 2018 e, ai sensi del nuovo CCNL Scuola 2016/2018, è pari ad euro 5,82 (quindi, euro 174,50 mensili) con decorrenza dal 1° marzo 2018. La difesa del ricorrente, viste le giornate effettivamente lavorate dalla stessa, ha quantificato la somma spettantele a titolo di retribuzione professionale docenti in complessivi euro 1.402,62 (euro 5,82 x 241= 1.402,62).
Ebbene, stante la generica contestazione in merito ai conteggi allegati al ricorso, da parte del Ministero, è per la somma sopra indicata che deve disporsi la condanna del predetto in favore del ricorrente”.
Il giudice, infine, ha stabilito che ai 1.402,62 euro di rimborso vanno sommati “gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. E ha condannato “altresì il Ministero convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in € 1000 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
INNUMEREVOLI SENTENZE
È lunghissimo l’elenco delle sentenze favorevoli alla tesi dei legali Anief per il recupero di Rpd e Cia ricordiamo un’altra analoga di Lucca, quelle di Treviso e di Bologna, dove il giudice ha assegnato rispettivamente oltre 3.600 e 3.200 euro al supplente ricorrente. In precedenza, abbiamo assistito a quella Tribunale del Lavoro di Treviso che ha accordato una congrua somma pur in presenza di una sola annualità di supplenze, ma anche a Chieti, dove al docente ricorrente sono andati oltre 4.700 euro. Importanti indennizzi sono arrivati anche dal tribunale di Forlì, oltre che di Modena, ma anche di Catania e in precedenza ribadito con sentenza favorevole emessa a Paola. Stesso esito nella medesima provincia di Cosenza una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi, e poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Infine, di recente, nel tribunale di Cosenza, sezione Lavoro e Previdenza, dove per due annualità, ma meno giorni effettivi di lavoro, erano stati negati al docente “euro 2.860,81 a titolo di retribuzione professionale docenti relativamente agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018”: anche in questo caso, il giudice nella sentenza ha fatto riferimento all’ampia giurisprudenza nazionale sulla questione, oltre che alle indicazioni che l’Unione europea continua a fornire: il giudice a Cosenza ha dunque condannato il ministero dell’Istruzione ritenendo più che legittimo il ricorso patrocinato dal giovane sindacato Anief.
PER APPROFONDIMENTI:
Stipendi da fame, ai docenti delle superiori 250mila euro in meno negli ultimi anni di carriera
Stipendi, Anief attiva il calcolatore rapido per verificare le differenze retributive spettanti
Supplenti, le ferie non godute vanno pagate: lo dice il Tribunale di Como
Pagare ai supplenti i giorni di ferie non utilizzati, il giudice ordinario di Parma non transige