Sulla Carta del docente da assegnare agli insegnanti precari fioccano le sentenze di accoglimento, adesso anche cumulative: in una di queste, emessa dal Tribunale di Roma il 15 febbraio scorso, dieci docenti – con diversi periodi di supplenza svolti alle dipendenze di istituti scolastici pubblici dal 2016 ad oggi - hanno ricevuto complessivamente 16.500 euro. Decisiva, ai fine del parere del giudice, sono stati i numerosi orientamenti dei giudici europei e nazionali.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si rivolge ai precari che ancora non hanno presentato ricorso al giudice del lavoro, attraverso i legali Anief: “i tribunali hanno accertato che se praticare l’aggiornamento professionale è un dovere degli insegnanti supplenti annuali o con almeno cinque mesi di servizio svolto in una annualità scolastica, accedere alla Carta del docente diventa un diritto che non può venire meno. Negare la card da 500 euro annui si traduce in una vera e propria discriminazione verso centinaia di migliaia di dipendenti che lavorano dietro la cattedra e che farebbero bene a contrastare attraverso i nostri legali”.
Secondo il giudice di Roma, “nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni indicate da numerosi giudici di merito (Tribunale di Cosenza, sent. del 9.11.2022, Tribunale di Vercelli, sent. del 22.09.2022, Tribunale di Roma, sent. del 24.11.2022)”. Il tribunale ha anche ricordato la normativa che obbliga il personale, anche precario, ad aggiornarsi. A partire dall’artisolo “82 del decreto legislativo n. 297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”)”, il quale “statuisce che «L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico -pedagogica»”. Quindi, il giudice ha citato diversi contratti collettivi nazionali che riprendono il medesimo obbligo: nel Ccnl del 2007, ad esempio, si è ribadito che “l’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio...”.
Il tribunale di Roma ha quindi esaminato “il contesto normativo dell’Unione” europea “rappresentato in primis dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), in particolare: Clausola 4 dell’Accordo Quadro “Principio di non discriminazione” al punto 1 stabilisce: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive””.
“Alla luce delle argomentazioni svolte a sostegno della statuizione adottata dalla CGUE non può questo Giudice più dubitare della riconducibilità della «Carta Elettronica del docente» alle «condizioni di impiego», di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e conseguentemente “della differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
Infine, lo stesso tribunale di Roma ha ricordato la posizione con la quale il “Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1842/2022” ha ricordato “le regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. E non vi è dubbio che tra tali strumenti debba essere compresa la Carta del docente”. E “va ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell’UE, hanno effetto retroattivo”.
“Non può, pertanto, questo Giudice che disapplicare l’art. 1 della L. n. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l’ordinanza citata) nella parte in cui non riconosce la usufruibilità della «Carta Elettronica del docente» anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato. Va pertanto dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento sulla carta elettronica del docente, della somma di” complessivi 16.500 euro (con recupero individuale tra i 500 e i 2.500 euro) “e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione a provvedere in tal senso”.
IL RICORSO PER RECUPERARE LA CARTA DEL DOCENTE
Il sindacato Anief si rivolge a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 perchè presentino ricorso al giudice per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente in: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
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