Se per gli insegnanti italiani a seguito della Legge 107/15 la “formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l’erogazione della Carta” del docente, perché i precari devono rimanerne fuori? È chiaramente, ha detto il Consiglio di Stato, che “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”. A ricordarlo, con una sentenza impeccabile, è stato il Tribunale del lavoro di Treviso che nell’esaminare il ricorso dei legali Anief in difesa di un insegnante precario che dal 2019 a oggi ha svolto supplenze senza ricevere mai i 500 euro della Carta del docente ha condannato il Ministero a risarcire lo stesso docente dei 2.500 euro negati nell’ultimo quinquennio.
Sempre il Consiglio di Stato, ha ancora ricordato il giudice di Treviso, “ha ben ricostruito, nell’ambito di una lettura costituzionalmente orientata”, che “i rapporti tra legge e contratto collettivo” risultano “guidati dal criterio della riserva di competenza. Nel caso di specie, in particolare, la materia della formazione professionale dei docenti non è stata sottratta alla contrattazione collettiva. Conseguentemente” rimane “a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente”, compresi i supplenti. “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato”, ha infatti scritto ancora il giudice amministrativo.
Il Tribunale del lavoro ha quindi ricordato che “sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE”, rimarcando che l’indennità dei 500 euro annui per la formazione “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato”. Sempre la Corte UE “ha ricordato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell’Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. 8.02.2016, n. 2468) e sono vincolanti per i giudici nazionali”. Infine, “recentemente”, lo scorso ottobre, “sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la Corte di cassazione, esprimendo” una serie di “principi di diritto” tra i quali spicca l’assegnazione della Carta del docente a tutti i supplenti annuali, compresi quelli con scadenza del contratto fino al termine delle lezioni o al 30 giugno. “Nel caso in esame – ha concluso il giudice del lavoro di Treviso - è pacifico che parte ricorrente abbia svolto servizio quale docente a tempo determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche o annuale negli anni scolastici 2019/20, 2021/22, 2023/24. Negli a.s. 2020/21 e 2022/23 le supplenze si sono comunque svolte con continuità sino al termine delle lezioni”.
Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “è evidente la convenienza e l’alto grado di possibilità di ottenere il maltolto per chi ha svolto una o più supplenze annuali negli ultimi cinque anni scolastici: tutti i precari o ex precari, per uno o più anni, di fare ricorso con Anief possono in questo modo recuperare i 500 euro annui della Carta del docente sottratti per una leggerezza del legislatore. Perché se Consiglio di Stato prima, Corte di Giustizia europea e Cassazione dopo la pensano tutti allo stesso modo, è davvero difficile che il giudice del lavoro possa ribaltare tutto e negare la richiesta motivata dei nostri legali specializzati in legislazione scolastica”.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI COSENZA
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici da 2019/20 a 2023/24 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della parte ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Treviso, 23.05.2024
Il Giudice
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