Sul Decreto Legge 36 Pnrr che introduce la nuova formazione e il reclutamento dei docenti italiani il Governo intende presentare un maxi-emendamento nell’Aula del Senato, rendendo impossibile qualsiasi ulteriore nuova modifica in vista del voto finale: secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sebbene le commissioni Affari Costituzionali e Istruzione siano riuscite a recepire una parte degli emendamenti che mitigano i tagli e alcune delle storture normative originarie, il nostro giudizio sul decreto di riforma contenuto nel Pnrr rimane fortemente negativo. Le assunzioni dei giovani docenti diventano infatti un percorso ad ostacoli, fatto addirittura di cinque verifiche e manca ancora una volta quel canale di reclutamento riservato ai precari reclamato anche dal Comitato europeo dei diritti sociali, dalla Corte di Giustizia europea e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. A questo punto – conclude Pacifico - la parola passerà ai ricorsi e alle denunce che faremo a livello europeo e nazionale”.
LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 36
LA FORMAZIONE
La contrattazione definisce le iniziative formative alla formazione continua obbligatoria e incentivata. L'esame finale dell'anno di formazione universitaria consiste in una tesina ed in una attività simulata. Il massimo dell'attività da svolgere a distanza riguarda il 20%. Per i primi tre cicli è ammessa una quota di riserva, per l'anno di formazione universitaria i precari ed i docenti di ruolo in servizio nel sistema nazionale d'istruzione, si può iscrivere chi ha completato la triennale ed il personale di ruolo.
I CFU E IL TIROCINIO
Sono riconosciuti i 24 crediti formativi universitari, cosiddetti Cfu, il tirocinio formativo non è retribuito. Si procederà ad un decreto apposito di accorpamento delle classi di concorso oggi esistenti.
CHI PUÒ FARE IL CONCORSO
Possono partecipare al concorso tutti coloro che hanno 3 anni di servizio. Il test di valutazione dopo l'anno di prova riguarderà le competenze didattiche sviluppate rispetto alle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche ad eccezione degli insegnanti di sostegno.
LA MOBILITÀ
C'è un vincolo di tre anni sulla mobilità aldilà della domanda di assegnazione e utilizzazione nella stessa provincia di appartenenza.
COMPENSI
L'elemento retributivo una tantum che varia dal 10 al 20% del trattamento stipendiale in godimento e stabilito dalla contrattazione collettiva in base alla partecipazione a percorsi di formazione volontaria e retribuita dal fondo dell'offerta formativa al raggiungimento di indicatori di performance che riguardano: rendimento alunni, condotta professionale, promozione dell'inclusione e dell'esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie e finale sulll'attività formativa effettuata dal comitato di valutazione integrato da un dirigente tecnico ed un ds esterno. rimane il salario accessorio per garantire la continuità didattica
SCATTI DI ANZIANITÀ E ORGANICI
restano fermi gli scatti di anzianità, non ci potranno essere più aumenti di personale, dal 2026 riduzione dell'organico, le ore di formazione aggiuntiva (15 infanzia e primaria e 30 secondaria) ed i criteri del sistema di formazione sono rimessi alla contrattazione collettiva.
LA DIDATTICA
Nelle more, si procede attraverso il comitato di valutazione attraverso un colloquio senza rotazione del personale ed in base ai criteri legati all'innovatività delle metodologie dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica.
INCLUSIONE
La capacità d'inclusione si realizzerà attraverso un percorso formativo di durata triennale,
ESONERI E CONCORSI
sono previsti esoneri o semiesoneri per la scuola ed i test a risposta chiusa diventano a risposta aperta, concorso riservato per gli insegnanti di religione cattolica con una prova orale però per i precari con idoneità diocesana che hanno prestato servizio con 36 mesi nelle scuole statali. Gli idonei degli ultimi concorsi andranno nelle graduatorie di merito.
SOSTEGNO
Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusiva-mente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
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