“L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale docente” e “la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non” può “rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento” della Carta del docente, che va considerata “un vero e proprio investimento (…) non è certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa”: a scriverlo è stato il tribunale ordinario di Vicenza, che ha accordato ad un’insegnante quattro annualità di formazione, pari a 2 mila euro, a seguito di altrettante supplenze annuali svolte tra il 2015-16 e il 2018-19. Nel ricordare l’ordinanza del 10 maggio 2022, nella causa C-450/2021, della Corte di Giustizia dell’Unione europea, il giudice ha spiegato che “il bonus di cui si discute, proprio perché erogato in conseguenza della concreta instaurazione di un rapporto di lavoro, è quindi da considerarsi condizione di impiego e, come tale, ritentante nell’ambito della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio piuttosto che nell’ambito della (meno vincolante) clausola n. 6 in tema di formazione del personale a termine”.
Per Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “dal 2016 la carta del docente è un diritto degli insegnanti ed in occasione della pandemia da Covid 19 ha evidenziato tutta la sua utilità. Come si può pensare di tagliare fuori dal suo utilizzo un docente ogni quattro, considerando che oltre 200 mila insegnanti della scuola pubblica italiana sono supplenti annuali? Non vi sono dubbi: chi ha svolto una o più supplenze fino al termine delle lezioni, fino al 30 giugno o al 31 agosto, ha tutti i motivi del mondo per presentare ricorso al giudice del lavoro con Anief e chiedere di vedersi assegnare 500 euro per ogni anno svolto”.
Nella sentenza sul caso, il Tribunale di Vicenza scrive che tra docenti di ruolo e precari c’è “perfetta equiparazione” e che questa è “tale da non tollerare trattamento diversificato, tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato”, specificando che il riferimento è a tutti gli insegnanti che “abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l’insegnamento agli studenti loro assegnati. Deve infatti essere rilevato come l’impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa; ritorno che è possibile, e che ad opinione del Tribunale giustifica l’investimento, nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il Ministero, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale (in termini di qualità dell’insegnamento)”.
“Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita: condanna il Ministero resistente a costituire in favore della ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito/assegnazione sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 2.000,00, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa; condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la complessiva somma di € 549,00, di cui euro 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
COME PRESENTARE RICORSO CON ANIEF
L’organizzazione sindacale rappresentativa Anief si rivolge a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 perchè presentino ricorso al giudice per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente in: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
PER APPROFONDIMENTI:
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