“I docenti assunti a tempo indeterminato beneficiano della” carta elettronica d 500 euro per l’aggiornamento “anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche se ancora impiegati nel periodo di prova e perfino se dichiarati inidonei per motivi di salute o in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, mentre (b) risultano esclusi dal beneficio suddetto soltanto i docenti a tempo determinato”: lo prevede la Legge 107/15 che ha introdotto la Carta del docente.
Ma escludere i precari dal beneficio è stato un errore, perché “l’art. 63 del CCNL per comparto scuola del 29.11.2007 (rubricato “Formazione in servizio”) prevede - in modo parzialmente difforme dalla disciplina sopra illustrata – che l’amministrazione scolastica è tenuta a fornire gli strumenti, le risorse e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio di tutto il personale docente, senza fare alcuna distinzione fra il personale docente di ruolo e il personale docente non di ruolo”. A scriverlo è stato, lo scorso 17 marzo, il Tribunale di Velletri nel risarcire con 2.000 una insegnante che attraverso il sindacato Anief ha presentato ricorso per non avere ricevuto la Carta del docente tra il 2017 e il 2021 pur avendo sottoscritto quattro regolari supplenze annuali.
Il giudice del lavoro ha quindi ricordato che anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito, attraverso l’Ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, che non è lecito “trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato”, e che sulla stessa lunghezza d’onda si è posto il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022. “Da ultimo è intervenuta, in argomento, la Suprema Corte che – in linea di sostanziale continuità con la giurisprudenza sopra citata – ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto e stabilito i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si chiede: “Come ha fatto il legislatore a prevedere l’assegnazione della Carta del docente a chi non svolge l’attività di insegnamento e a negarla, invece, a chi la pratica tutti i giorni pur avendo un contratto a termine? Si tratta di una svista clamorosa che noi abbiamo contestato sin da subito e che ora sta producendo i risultati che speravamo: presentando ricorso con Anief, al fine di ottenere i 500 euro della Carta del docente illegittimamente negati dallo Stato ai supplenti, sono considerevoli le possibilità di ottenere il risarcimento del maltolto. Troppo evidenti sono stati anche, nella stessa direzione, i pronunciamenti in merito della Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, della Corte di Giustizia Europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, e del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022. L’importante è non attendere troppo prima di presentare ricorso, perchè dopo cinque anni dalla sottoscrizione della supplenza si rischia di far cadere il diritto in prescrizione”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VELLETRI
P.Q.M.
- disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall’erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l’erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 2.000,00;
- per l’effetto, condanna la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall’art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 800,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 17 marzo 2024
Il giudice
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