Tutto il personale insegnante non di ruolo ha pieno diritto ad usufruire della Carta del docente: anche gli Ata assunti a tempo indeterminato annualmente utilizzati come docente. Esaminando il ricorso, presentato con Anief, di un dipendente Ata di ruolo, con cinque supplenze annuali ricoperte tra il 2017 e il 2022 “congelando” nel contempo il posto di lavoro originario, il Tribunale di Siena ha affermato il suo diritto “ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui previsto dall’art. 1 l. 2015/n. 107 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, negatogli/le dall’Amministrazione convenuta”. Nell’assegnare 2.500 euro, il giudice ha stabilito che “se certamente possa apparire più problematico il riconoscimento al personale ATA del beneficio, finalizzato a sostenere “la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, l’ordinamento ne consente l’inserimento nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza in qualità di personale docente e, come tale, l’interessato/a, ove abbia svolto come nel caso concreto funzione contrattualizzata di docente appare meritevole del beneficio, pena discriminazione non consentita da razionale motivo”.