È assodato che il docente supplente temporaneo, assunto per ragioni sostitutive, anche per brevi periodi renda “una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito” e che per “il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola n. 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28/6/99/70/CE e degli artt. 526 E 528 D.LGS. 297/1994”, anche “recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6” ha diritto allo stesso trattamento stipendiale: negargli la Retribuzione professionale docente sarebbe peraltro in contrasto con “il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6”. A sentenziarlo è stato, lo scorso 28 ottobre, il Tribunale di Cosenza, sezione controversie di lavoro, che ha dato ragione ad una docente, difesa dai legali Anief, che ha svolto dei periodi di supplenza cosiddetta ‘breve’ senza vedersi assegnata la Rpd: il giudice, esaminato il caso, gli ha assegnato l’intera somma, che lo Stato gli aveva negato, pari a 2.826,77 euro oltre gli interessi maturati.