Stamattina si è tenuto il quarto incontro in ARAN per il proseguo della trattativa per il rinnovo del CCNL 2019/21 sezione AFAM, parte giuridica. Peril dipartimento ANIEF/AFAM era presente il prof. Pasquale Spinelli, il prof. Nuccio Santochirico e il prof. Ettore Michelazzi per la confederazione CISAL.
Le ferie non godute dal lavoratore precario vanno sempre pagate. Lo ha ribadito tribunale del Lavoro di Modena nell’esaminare il ricorso, prodotto nel luglio 2020 da una docente di scuola primaria che per tre anni, tra il 2015 e il 2019, si è vista negare la “monetizzazione” dei giorni di ferie non utilizzati: la maestra, assistita dai legali Anief, aveva chiesto una somma “pari alla differenza tra il numero di ferie maturate in ciascun anno scolastico e il numero delle giornate di sospensione delle lezioni definite dal calendario scolastico regionale e dei giorni di ferie effettivamente fruiti”. Dopo avere esaminato la normativa vigente, in particolare sulla base di quanto indicato nella sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale che si è espressa sulla “rivendicazione del diritto alla monetizzazione delle festività soppresse”, sulla scia della decisione del “Tribunale di Parma n. 41/2022, che quivi si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.”, il giudice di Modena ha dato ragione alla ricorrente optando per il pagamento delle giornate di ferie, previa decurtazione dei “soli giorni di sospensione delle attività didattiche secondo il calendario scolastico dell’anno di riferimento e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come dedotto in giudizio e quantificato da parte attrice”.
Ancora un parere del Tribunale italiano sulla carta docente da dare anche ai precari, ancora migliaia di euro recuperati. Stavolta ad assegnare ben 2mila euro di rimborso è stata la seconda sezione Civile-Lavoro di Catania. Il giudice del lavoro ha spiegato, nella sentenza, sollecitata da una docente non di ruolo della scuola pubblica che ha chiesto di disapplicare i commi 121, 122 e 124 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015, dell’art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che limitano il diritto di usufruire del beneficio economico dei 500 euro annui della “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente solo di ruolo. Per il magistrato nazionale non vi sono dubbi: esaminata la giurisprudenza italiana ed europea, “la situazione lavorativa della parte ricorrente è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un fondamento alla denunziata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato”. Questo è anche il parere della Corte di Giustizia europea, che “ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri”. Lo stesso pensiero è stato poi espresso dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione.
Finalmente l’Aran porta il discorso della contrattazione sulla figura del DSGA e del facente funzione. Si va verso l’accorpamento dell’area dei funzionari/elevate qualificazioni in cui andranno a confluire i DSGA di ruolo e i facenti funzioni. Nuovi fondi per questa nuova area di funzionari sull’esempio degli enti locali.
“Siamo favorevoli a seguire questo modello, come nelle funzioni locali – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – aspettiamo di sapere la proposta economica che valorizzerà i DSGA e i facenti funzioni con risorse aggiuntive”.
È stata sottoscritta l’Ipotesi sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019 – 2021. Con questa firma si chiude una prima fase, richiesta da diversi mesi dall’ANIEF EPR per sbloccare le risorse già impegnate per il rinnovo del CCNL per gli incrementi salariali del personale.
I servizi svolti prima dell’immissione in ruolo concorrono tutti alla formazione della carriera e degli scatti stipendiali: tutti, al 100%, non un giorno in meno. Pochi giorni fa lo ha ribadito il Tribunale di Arezzo assegnando ad una collaboratrice scolastica quasi due anni in più di carriera e 2.100 euro di differenze retributive; il 15 novembre è stato il giudice del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto, vicino Messina, a fare giustizia per lo stesso motivo con una docente della scuola dell’infanzia che dopo avere conseguito il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di primo grado ha chiesto la valutazione ai fini giuridici, economici e di carriera non ottenendo tuttavia, il riconoscimento del servizio prestato dall’a.s. 2008/2009 all’a.s. 2015/2016 nella ex scuola materna. Il rifiuto, da parte dell’amministrazione, aveva infatti comportato il mancato passaggio alle classi stipendiali successive, con ogni conseguenza anche sotto il profilo economico.
L’esclusione tra i destinatari della Carta dei docenti a tempo determinato appare irragionevole”: a questa conclusione è giunta la sezione Civile e Lavoro del Tribunale di Marsala, nell’esaminare il ricorso di una docente per la mancata inclusione nell’articolo 1, comma 121 della L. n. 107 del 2015 che ha introdotto l’obbligo di aggiornamento e formazione del docente con sovvenzione statale limitata al personale insegnante di ruolo. La docente, che ha presentato il ricorso avvalendosi della consulenza dei legali Anief, aveva svolto supplenze annuali gli anni 2020/2021 e 2021/2022: nei prossimi giorni gli verranno corrisposti mille euro.
Non si arrestano i successi del giovane sindacato rappresentativo. Marcello Pacifico (Anief): “ancora migliaia di euro date ai ricorrenti grazie alle vittorie registrate dall’avvocato Giovanni Rinaldi e dai legali #Anief coordinati da Fabio Ganci e Miceli Walter per la tutela dei diritti (carta docenti, ferie, RPD, CIA, scatti, ricostruzione di carriera, risarcimenti) del personale scolastico”.
I servizi di supplenza svolti concorrono tutti alla formazione della carriera e degli scatti stipendiali. Lo ha ribadito il Tribunale di Arezzo, esaminando il caso di una collaboratrice scolastica “assunta a tempo indeterminato il 01.09.2010, dopo avere prestato servizio alle dipendenze M. I. in virtù di contratti a tempo determinato dall’a.s. 2000-2001 all’a.s. 2009-2010”: lo Stato “in applicazione degli artt. 569 e 570 del D. Lgs. n. 297 del 1994”, gli ha riconosciuto “anni 1, mesi 11 giorni 10 esclusivamente a fini economici, mentre dovevano essere riconosciuti anche a fini giuridici. Stante la illegittimità del comportamento del M.I.”, il giudice del tribunale aretino ha accertato “il diritto al riconoscimento integrale dei servizi preruolo come risultanti dallo stato matricolare, per 10 anni” e condannato “la P. A convenuta a corrispondere le differenze retributive e ogni beneficio della normativa per euro 2.096,81”. Per il giudice “la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Tra il personale dell’Istruzione che beneficerà dell’ipotesi di contratto per Istruzione, Università e Ricerca, sottoscritto venerdì scorso all’Aran, figurano anche i lavoratori dell’Afam. “Prima di Natale prossimo, dopo la firma del contratto collettivo nazionale 2019/21 definitivo, prevista per fine novembre, arriveranno, oltre agli aumenti mensili, anche gli arretrati per il personale che opera nell’Alta formazione artistica e musicale, appunto nell’Afam: a loro andranno dai 1.700 euro ai 4.200 euro, dipende se coadiutore, collaboratore o direttore. La somma degli arretrati degli ultimi 4 anni dipenderà dal profilo professionale e dalla fascia stipendiale dove si è collocati”.
Gli insegnanti precari della scuola pubblica con contratto annuale hanno pieno diritto a vedersi riconosciuta la carta del docente da 500 euro per l’aggiornamento professionale: lo ha ribadito la seconda sezione Civile – Lavoro del Tribunale di Catania che ha chiesto, tramite i legali dell’Anief, nell’esaminare la richiesta di un insegnante precario di accedere alla card annuale così come previsto dall’art. 1 della Legge n. 107/2015 per il personale assunto a tempo indeterminato. La richiesta ha riguardato gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/22, durante i quali il docente è stato in servizio come supplente annuale senza vedersi assegnare i 500 euro e quindi aggiornandosi a proprie spese.
“La crisi economica e la crisi energetica non hanno fatto altro che peggiorare la situazione economica di chi oggi lavora nel nostro Paese: le risorse approvate ieri con il rinnovo” del contratto di Istruzione, Università e Ricerca per circa 1,4 milioni di lavoratori della scuola “dovevano essere liberate, siamo riusciti a farlo ed è bello avere raggiunto questo accordo con l’unanimità dei consensi, però confido anche nell’accordo politico di giovedì pomeriggio: da onorare da parte del governo, perché sono state promesse risorse aggiuntive e quindi dobbiamo continuare a lavorare con questo percorso nella prossima Legge di Bilancio”. Con questa dichiarazione, a nome dell’Anief e della Cisal, il sindacalista Marcello Pacifico ha confermato la disponibilità “a sottoscrivere questo rinnovo del contratto nazionale, come era stato detto già da tempo”.
Accolta la richiesta avanzata dal giovane sindacato Anief fin dai primi incontri in Aran nel maggio scorso di siglare un contratto ponte per assegnare subito le risorse stanziate per gli aumenti di stipendi legati al tabellare e al salario accessorio parte fissa e gli arretrati, così da trattare gli altri argomenti (livelli e ordini professionali, valorizzazione dsga, mobilità, lavoro a distanza, relazioni sindacali) con una successiva sequenza contrattuale.
“La Corte di giustizia della UE è l’unica autorità giudiziaria deputata all’interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale”: a ricordare le parole della Corte di Cassazione - sezione civile VI dell’8 febbraio 2016, n.2468 – è stato il Tribunale di Catania che l’altro ieri ha emesso l’ennesima sentenza con cuisi stabilisce che la carta docente da 500 euro l’anno va assegnata anche agli insegnanti precari che sottoscrivono una o più supplenze annuali. Nella fattispecie, la seconda Sezione Civile – Lavoro del tribunale etneo ha stabilito che il decente che ha presentato ricorso attraverso i legali Anief ha pieno diritto di “fruire della ‘Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente’, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022”, durante i quali ha svolto servizio nella scuola pubblica senza vedersi assegnare un euro per questo scopo. Il giudice ha quindi condannato l’amministrazione scolastica, si legge nella sentenza, “a tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e dunque, in quanto compatibili con la presente pronunzia, alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo”.
Tra poco, alle ore 14.00, i sindacati sono stati convocati all’Aran, per firmare un quel contratto ‘ponte’ sulla scuola che Anief aveva chiesto già dello scorso mese di giugno: a beneficiare degli aumenti, che arriveranno prima di Natale, saranno circa 1,4 milioni di lavoratori e lavoratrici del comparto Istruzione e Ricerca. Per il sindacato è il primo obiettivo centrato per rilanciare il comparto scolastico: ve ne sono infatti ancora diversi altri che necessitano interventi mirati già nella prossima legge di bilancio.
La carta docente da 500 euro l’anno va assegnata anche al personale precario che sottoscrive supplenza annuale: il parere favorevole espresso la scorsa primavera dalla Corte di Giustizia europea, come quello del Consiglio di Stato, si stanno traducendo in sentenze altrettanto positive da parte dei tribunali italiani, che ordinano al ministero dell’Istruzione di procedere con i rimborsi delle somme indebitamente sottratte del 2016 ad oggi. Sono emblematiche le quattro di Vercelliprodotte dal tribunale del lavoro in poche settimane. L’ultima sentenza che assegna la carta dell’aggiornamento annuale arriva da Catania, dove ieri, 9 novembre, la seconda sezione Civile - Lavoro ha accertato la correttezza nell’assegnare ad un docente non di ruolo della scuola pubblica il “beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015” esattamente “così come riconosciuto al personale assunto a tempo indeterminato”: la somma riguarda “gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/2022” per “un totale di 1.500 euro”. Il giudice ha bene esplicitato che il parere della Corte di giustizia UE “ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri”: una posizione ribadita dalla Corte costituzionale e poi anche dalla Cassazione.
Il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, quindi utili e valutabili per l'accesso ai ruoli e per la carriera: lo ha confermato il tribunale di Trapani, nel valutare il ricorso di un lavoratore precario della scuola inserito nelle graduatorie del personale Ata. Nella sentenza, emessa pochi giorni fa a seguito della “combinazione delle diverse norme”, il giudice ha verificato che da parte dell’amministrazione vi è stata una interpretazione “fuorviante dell’art. 2050 del D.lgs. 66/2010” e pertanto concluso che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” e dunque “va riconosciuto integralmente col relativo punteggio, anziché con quello inerente al servizio espletato presso altra amministrazione”. Ne consegue che il ministero dell’Istruzione è stato condannato “a riconoscere al ricorrente 16,90 punti (anziché 11,50 punti) per il profilo di Assistente amministrativo e 13,60 punti (anziché 8,20 punti) per i profili di Assistente tecnico e di Collaboratore scolastico come punteggio”.
Ancora una sentenza che riconosce gli scatti di anzianità anche per il periodo di precariato. Stavolta ad emetterla è stato il Tribunale di Verona, sezione Lavoro, che ha trattato il ricorso di un docente di scuola secondaria “già assunto a tempo indeterminato, nel ruolo della scuola secondaria di I° grado con decorrenza giuridica ed economica 1.9.17, e con passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II° grado con decorrenza 1.9.19” e “che ha svolto sin dall’a.s. 2006/07 vari incarichi di supplenza a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche”. Il docente ha lamentato, in particolare, “dopo l’assunzione a tempo indeterminato” l’assegnazione dello “scatto 3/8 anni”. Esaminata la legge, il Ministero è stato condannato “al pagamento delle differenze retributive derivanti dal riconoscimento della progressione stipendiale”, specificando che si tratta “evidentemente di somme di natura retributiva e non risarcitoria, che maturano mese per mese”. Inoltre, ha detto il giudice “sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo”.
Per quale motivo le ferie non utilizzate dai docenti precari non devono essere monetizzate e pagate al supplente a fine rapporto? È quello che continuano a chiedere i legali dell’Anief in Tribunale, con i giudici danno ormai sistematicamente ragione a chi fa ricorso. È accaduto anche alcuni giorni fa a Modena, dove il giudice del lavoro ha accertato il diritto di un’insegnante precaria a vedersi corrispondere, si legge nella sentenza, “l’indennità sostitutiva per ferie non godute per gli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d’ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti”. È stato quindi condannato “il Ministero dell’Istruzione al pagamento in favore” della docente “dell’indennità per ferie maturate e non godute per complessivi €. 659,30, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo”, fissando “in sessanta giorni per il deposito della motivazione”.
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