Quattro anni di supplenza annuale valgono 2 mila euro di risarcimento per mancata assegnazione della “Carta del docente”: a confermarlo è stata la sezione lavoro del tribunale di Parma, che ha accordato la somma per l’aggiornamento professionale ad una maestra che negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 aveva insegnato come precaria in istituti comprensivi della provincia emiliana, per svolgere “attività alternative all’insegnamento della religione cattolica” e sostegno agli alunni portatori di disabilità. Decisive, ai fini della sentenza sul ricorso presentato dai legali Anief lo scorso mese di luglio, sono state le precedenti posizioni espresse con chiarezza dalla Corte di Giustizia Europea nel maggio 2022, dallo stesso tribunale di Parma e pure dal Consiglio di Stato
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “esorta ancora una volta il legislatore a produrre una norma che sancisca una volta per tutte il sacrosanto diritto di tutti gli insegnanti all’aggiornamento professionale. È una dimenticanza grave che riguarda ogni anno più di 200 mila insegnanti che stipulano una supplenza annuale fino al termine delle lezioni, oppure con scadenza 30 giugno o al 31 agosto. Consigliamo vivamente questi lavoratori a presentare ricorso al giudice del lavoro con i legali Anief, andando in questo modo a recuperare fino a 3.500 euro illegittimamente sottratti dal 2016 ad oggi”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
Il giudice ha motivato il parere favorevole ricordando che “sulla questione oggetto di causa, si è recentemente pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
Il tribunale di Parma ha ricordato che “come ha già correttamente osservato questo Tribunale, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti per l’effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano, Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)”.
Sul tema “si è pronunziato anche il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente”.
“Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro - definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. 2) Condanna il MIUR resistente al pagamento – in favore della ricorrente – dell’importo corrispondente alle annualità in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente. 3) Condanna la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con distrazione nei confronti dei procuratori dichiaratisi antistatari. Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza. Così deciso in Parma, il 12 gennaio 2023”.
COME PRESENTARE RICORSO CON ANIEF
Anief si rivolge a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 perchè presentino ricorso al giudice per farsi assegnare i 500 euro annui della carta del docente in: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma. È possibile visionare video guida, più modalità di adesione al ricorso e scheda rilevazione dati.
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