Una delle ingiustizie più grandi verso i docenti precari sta a un passo dall’essere superata. Con il Decreto salva-infrazione, oggi in Consiglio dei ministri, il Governo Meloni intende adeguare le regole italiane (sul Testo Unico sulla scuola, il Dlgs 297/1994, e sulla Buona Scuola, la Legge 107 del 2015) alle norme europee a proposito di due passaggi chiave: sia la ricostruzione di carriera per il personale scolastico e Afam neo-assunto, sia la mancata assegnazione della carta del docente a non mendo di 45mila supplenti annuali. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non nasconde l’emozione per i due prossimi provvedimenti legislativi, anticipati ieri nel pre-Consiglio dei ministri: “Qualora i provvedimenti venissero approvati, per l’Anief si tratterebbe di una doppia vittoria storica del nostro sindacato, derivante dalle sentenze ottenute in Corte di Giustizia europea dall'Avvocatura dell’Anief e a seguito della procedura d'infrazione 4231/14 ancora pendente e della denuncia al Comitato europeo dei diritti sociali, oltre che al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa”.
Le intenzioni del Governo, salvo ripensamenti dell’ultimo momento, sono quelle di permettere anche ai neo-assunti la ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo per intero, su effettivo servizio prestato, senza più il “raffreddamento” di un terzo del servizio superiore ai quattro anni di supplenza come attualmente previsto e finora in barba alle sentenze, ottenute dall'Avvocatura Anief, della Corte di Cassazione e della pronuncia della Corte di Giustizia europea sulla causa Motter.
Finalmente cambiano il sia il Testo Unico, sia la Buona Scuola, come chiesto da Anief, che continuerà però il contenzioso anche per tutti gli altri supplenti esclusi dalla Carta docente nonché per tutto il personale assunto in ruolo fino ad oggi nell'impianto i decreti di ricostruzione di carriera. Il giovane sindacato ha stimato un danno da 2mila a 30mila euro la mancata ricostruzione di carriera per intero del servizio pre-ruolo e fino a 3 mila euro la mancata erogazione della carta docente ai supplenti per gli ultimi cinque anni.
Rimangono il problema della mancata stabilizzazione del personale precario attraverso l'utilizzo del doppio canale di reclutamento, come ha chiesto ancora una volta Anief in Parlamento in questi giorni, e quello della mancata previsione di una specifica indennità che sempre il giovane sindacato ha rivendicata nel tavolo contrattuale in Aran per risarcire l'abuso dei contratti a termine, attualmente quantificato dalla Cassazione fino a 12 mensilità in base agli anni di supplenza su posto vacante e disponibile.
“L’Anief – sostiene il suo presidente nazionale Pacifico - dalla sua fondazione ha lottato con tenacia in Parlamento e in Tribunale, presso le istituzioni italiane ed europee, per ottenere giustizia nella parità di trattamento tra personale precario e di ruolo. La decisione del Governo Meloni rappresenta una prima importante risposta per adeguare la normativa italiana a quella europea. Ci vorranno dei correttivi che l’Anief sicuramente suggerirà in sede di conversione in legge del decreto. Nel frattempo la battaglia continua in tribunale per tutti gli assunti fino ad oggi per la corretta riformulazione della ricostruzione di carriera e per i supplenti al 30 giugno o al 31 agosto per la Carta del docente. Gli interessati possono avvicinarsi alle sedi Anief territoriali e verificare con i nostri consulenti se vi sono le condizioni per presentare ricorso al giudice del lavoro, così da non permettere che l’amministrazione scorretta continui a sottrarre loro diritti e compensi annessi”.
Il leader dell’Anief, Marcello Pacifico ha ringraziato la rete dei legali Anief coordinata dagli avvocati Walter Miceli e Fabio Ganci, gli avvocati che hanno patrocinato le cause in Corte di giustizia europea, come Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Vincenzo De Michele e Sergio Galleano, tutti i sindacalisti Anief che sono stati ancora in questi giorni impegnati in assemblee sindacali che hanno registrato più di 30 mila partecipanti.
Testo provvisorio all'esame preparatorio del prossimo Consiglio dei Ministri discusso oggi.
SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL’UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO
ART. 11
(Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231)
1. Al personale docente delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell’articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell’articolo 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «sino ad un massimo di tre anni” e delle parole «e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici».
3. Ai fini del presente articolo è autorizzata a decorrere dall’anno 2023 la spesa di 6.688.424 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
ART. 14
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Procedura d’infrazione 2014/4231)
1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 485:
al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;
al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
il comma 4 è abrogato;
al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;
all’articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;
all’articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici».
Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera a), quantificati per gli immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, in euro 17.305.440,65 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis, legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto disposto dal comma 1, lettera c), quantificati per gli immessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2023 - 24 in euro 4.555.187,01 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis, legge 24 dicembre 2012, n. 234.
ART. 15
(Disposizioni in materia di Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente- Caso ARES (2021) 5623843)
1. All’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «del docente di ruolo», sono aggiunte le parole: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dell’importo nominale» è aggiunta la parola: «massimo».
PER APPROFONDIMENTI:
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