Gli insegnanti oggi di ruolo con un pregresso di anni di supplenza possono chiedere, tramite ricorso gratuito con l’Anief, la Carta del docente per gli anni di precariato, con altissime possibilità che il giudice accolga l’istanza. È accaduto anche ad un docente che si è rivolto al Tribunale di Venezia per le supplenze annuali svolte prime di essere immesso in ruolo lo scorso 1° settembre: il giudice del lavoro gli ha dato piena ragione, assegnandogli ben 2.000 euro di risarcimento, salvo i periodi andati in prescrizione perché risalenti ad oltre cinque anni dalla presentazione del ricorso.
Nella sentenza emessa dal Tribunale veneto si ricorda della “discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE” sulla Carta del docente che “è stata in effetti affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021)”, con la quale si è “ritenuto preliminarmente che l’assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con ”condizione di impiego” per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni, ha concluso nel senso che: “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Per il giudice “si impone dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell’importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15. Ciò, tutte le volte in cui l’attività lavorativa svolta dal personale docente non di ruolo sia priva di significative differenze rispetto a quella svolta dal personale di ruolo, tali non potendo essere identificate nel mero fatto che la prestazione sia resa fino ad una determinata scadenza o per le diverse modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo, come si ricava dai precedenti della CGUE in tema di non discriminazione ex clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in ambito scolastico”.
Tale orientamento ha trovato spazio tra i giudici del Consiglio di Stato, scrive ancora il Tribunale del lavoro di Venezia, oltre che nella “recente Cassazione intervenuta sul punto ai sensi dell’art. 363- ter c.p.c. con la sentenza 29961/23, condivisa dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche, come nella fattispecie in esame”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la decisione di presentare ricorso per appropriarsi dei 500 euro della Carta del docente dal giudice del lavoro negati dall’amministrazione rappresenta un atto di giustizia: il recupero di migliaia di euro non è solo associato alla possibilità di avere le somme di denaro che spettavano ai precari per aggiornare il loro stato professionale, ma anche un atto di giustizia che si raggiunge per evitare che si continui in futuro a discriminare questa preziosissima categoria di professionisti al quale lo Stato continua a riservare un trattamento discriminante. Noi, come sindacato, abbiamo fatto il nostro, ottenendo il via libera dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre scorso, dalla Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, e pure dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022: adesso sarebbe bene che tutti i precari danneggiati raccolgano i frutti della vittoria giudiziaria presentando ricorso per gli ultimi 5 anni di supplenze svolti senza ricevere la Carta docente”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI VENEZIA
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente all’accredito sulla Carta elettronica di € 2.000,00, e conseguentemente condanna il Ministero a provvedere al relativo accredito a favore della stessa.
Compensa per un quinto le spese di lite tra le parti, e condanna il Ministero convenuto a rifondere ai procuratori della ricorrente – che si sono dichiarati antistatari – le residue spese di lite, liquidate in € 800,00 maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 04/04/2024.
Il Giudice del Lavoro
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