Le supplenze in caso di mancato ritorno del titolare vanno sempre attribuite, anche sino al prossimo 3 maggio, data di sospensione delle attività didattiche ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020. Alla luce, anche, dell’obbligatorietà dell’attività a distanza sancita dal decreto dell’8 aprile 2020. Lo sottolinea Orizzonte Scuola, rispondendo al quesito su una supplenza da prorogare o meglio confermare ai sensi dell’art. 7/5 DM 131/07, nel caso in cui il titolare, assente sino all’ultimo giorno di lezione e poi al rientro, non si fosse assentato durante il periodo delle vacanze pasquali.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “La nota 8615 del 5 aprile 2020 emessa dal ministero dell’Istruzione ha ribadito che l’art. 121 del DL 18 “Cura Italia” vuole assicurare che gli incarichi di supplenza continuino a essere attribuiti per tutto il periodo di emergenza Covid-19. Il motivo è quello di evitare che ci sia una riduzione dell’uso delle supplenze brevi e che i precari in servizio si trovino improvvisamente senza contratto, senza alcuna possibilità di tornare a lavorare. È bene ricordarlo”.