“Le mansioni svolte dal docente a termine sono, evidentemente, del tutto identiche a quelle del docente di ruolo”: non vi è motivo quindi di privare gli insegnanti precari della Carta del docente da 500 euro l’anno. A sostenerlo è il Tribunale di Vicenza, che due giorni fa, il 21 marzo, ha condannato il ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare ad una docente 2.500 euro per le cinque supplenze annuali svolte “nel periodo compreso tra l’a.s. 2017/2018 e l’a.s. 2021/2022”.
Secondo il giudice del lavoro, l’amministrazione ha l’obbligo di “garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti, e in questo senso è giustificata l’erogazione anche ai docenti part time, che nondimeno erogano con continuità un servizio fondamentale agli studenti, o in comando o distacco, fuori ruolo o in legittima sospensione (ad es. per malattia), trattandosi in tutte le ipotesi di lavoratori rispetto ai quali la stabilità del rapporto alle dipendenze del Miur rende verosimile la ripresa dell’attività di docenza; ne deriva che il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile, sotto questo profilo, al docente di ruolo destinatario per legge della carta docente qualora egli sia stato assunto a termine nell’anno scolastico. Inoltre, “il Tribunale ritiene che la soglia minima per l’effettiva comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo possa essere individuata dalla durata di almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa nell’anno scolastico oggetto della domanda”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “i giudici dei tribunali italiani stanno dando inevitabile seguito alla sentenza madre del Consiglio di Stato e all’ordinanza “faro” del 18 maggio 2022 emessa dalla Corte di Giustizia europea: consigliamo vivamente tutti i docenti che hanno svolto una supplenza annaule dal 2016 ad oggi a presentare ricorso gratuito al giudice del lavoro per recuperare la Carta del docente e osì recuperare l’intero importo dei 500 euro annui negati in modo illegittimo. Anche gli educatori, per i quali si è espressa favorevolmente la Corte di Cassazione, possono presentare lo stesso ricorso, in modalità collettiva o singolarmente”.
LA SENTENZA
Determinante, nella sentenza emessa a Vicenza, è stato il parere della “Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione”, secondo la quale “innanzitutto, l’indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro”, e non nell’ambito della clausola 6 dell’Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all’ agevolare l’accesso a (specifiche) opportunità di formazione”.
“Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita: condanna il Ministero dell’Istruzione a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione della somma pari a complessivi 2.500,00 euro da spendersi entro il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa; condanna il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore dei difensori antistatari.
COME SI RECUPERA LA CARTA DOCENTE DA 500 EURO ANNUI
Anief mette a disposizione di tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 la possibilità di presentare ricorso al giudice del lavoro, attraverso i legali del giovane sindacato, per chiedere l’assegnazione dei 500 euro annui prevista dalla Carta del docente: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma, che può raggiungere 3.500 euro netti. È possibile visionare la video guida, più modalità di adesione al ricorso e la scheda rilevazione dati.
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