Nessun dubbio: anche i precari hanno pieno diritto alla card annuale da 500 euro per l’aggiornamento della professione. Vi sono, sulla materia, dei pareri autorevoli e non replicabili del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia UE. Per questi motivi, il Tribunale di Trapani, sezione Lavoro, ha detto sì all’assegnazione di 1.500 euro ad un insegnante precario “che, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, non ha ricevuto la carta docente”. “Ormai è una vera escalation di ricorso vinti quelli presentati da Anief davanti al giudice del lavoro per recuperare la Carta del docente – dichiara Marcello Pacifico, presidente Anief - , con il Tribunale costretto a mettere una ‘pezza’ laddove il legislatore è stato deficitario. Invitiamo, dunque, tutti i docenti precari che hanno svolto dal 2016 almeno cinque mesi di servizio svolto in una annualità scolastica a chiedere di fare valere le loro ragioni, per non essere discriminati o considerati lavoratori di serie B. Lo stesso possono fare gli educatori sui quali si è espressa favorevolmente la Corte di Cassazione. Tutti i ricorsi possono essere presentati previo ricorso singolo o in modalità collettiva”, conclude il presidente Anief.
I MOTIVI ESPOSTI NELLA SENTENZA
Sulla Carta del docente da dare anche ai supplenti, ha osservato il giudice di Trapani, il Consiglio di Stato è stato chiaro: con sentenza n. 1842/22 ha infatti stabilito che “al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
Il Tribunale ha ricordato che sulla questione card docenti da 500 euro annui sempre il Consiglio di Stato, un anno fa, ha detto che occorre “tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Nella sentenza viene spiegato che “alle considerazioni che precedono, poi, ne va aggiunta un’altra: con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente. Si tratta di un elemento troncante che, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all’opportunità di approdare ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo”.
Pertanto, continua il giudice del lavoro “non è condivisibile l’argomentazione spesa dal Ministero secondo la quale ‘se il legislatore del 2015 avesse inteso comprendere tra i destinatari del “bonus” anche i docenti a tempo determinato, li avrebbe inseriti espressamente nella legge’. L’interpretazione restrittiva proposta dall’Amministrazione, infatti, darebbe luogo a forti dubbi di costituzionalità, per le ragioni ben riassunte dal Consiglio di Stato”.
Alla luce di tutto questo, per il giudice di Trapani “il ricorso va accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa e dell’espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa. Appare opportuno applicare una decurtazione del 20% in ragione del carattere non particolarmente complesso delle questioni trattate”. Per questi motivi, “condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare al ricorrente, mediante la c.d. “carta docente” la somma complessiva di € 1.500 oltre accessori di legge; condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 750,00 oltre iva, CPA e spese generali. Trapani, 8.3.2023”.
COME RECUPERE LA CARTA DEL DOCENTE
Il sindacato Anief mette a disposizione di tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 la possibilità di presentare ricorso al giudice del lavoro, attraverso i legali del giovane sindacato, per chiedere l’assegnazione dei 500 euro annui prevista dalla Carta del docente: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma, che può raggiungere 3.500 euro netti. È possibile visionare la video guida, più modalità di adesione al ricorso e la scheda rilevazione dati.
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