Dire no alla Carta del docente ai precari significa attuare “una vera e propria discriminazione a danno dei docenti precari che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Lo scrive il tribunale di Treviso accogliendo il ricorso di una docente veneta che ha sottoscritto “una serie di contratti a tempo determinato, stipulati tra gli a.s. 2017/18 e 2022/23” accollandosi la formazione professionale, a differenza dei colleghi di ruolo che invece hanno ricevuto 500 euro per ogni anno scolastico: il giudice del lavoro di Treviso ha quindi condannato il Ministero ad assegnare le 2.500 euro negate inizialmente in modo illegittimo e discriminante.
Il tribunale ha anche citato il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 1842/2022 ha ricordato che l’attuale “sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.” ed “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente”.
Nella sentenza, il giudice del lavoro ha ricordato anche che “sulla compatibilità con il diritto dell’Unione europea, è poi recentemente intervenuta sulla questione la Corte di Giustizia a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE”. La Corte, che ha fatto quindi riferimento alla causa C-450/2021, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”.
Infine, “recentemente, sulle questioni oggetto della domanda giudiziale, si è espressa ex art. 363bis c.p.c. la Corte di Cassazione, esprimendo” una serie di “principi di diritto” allargando la fruzione della Carta del docente ai supplenti che stipulino o che abbiano stipulato negli ultimi cinque anni “incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche”. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, a questo proposito ricorda che “per accedere alla Carta del docente da 500 euro servono 150 giorni di supplenza per anno scolastico. I precari o ex precari che abbiano svolto almeno 5 mesi per anno scolastico nell’ultimo quinquennio, oltre si incapperebbe nella prescrizione, hanno quindi piena facoltà di presentare ricorso gratuito con Anief e altissime possibilità di recuperare fino a 3.000 euro di mancata assegnazione della quota annuale. Perché il diritto all’aggiornamento lavorativo non è un optional, anche e soprattutto per chi lavora a scuola”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI PORDENONE
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici da 2018/19 a 2022/23 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l’importo complessivo di Euro 2.500 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento della metà residua in favore della ricorrente che si liquida in complessivi Euro 550,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Treviso, 15.02.2024
Il Giudice
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