Anche le maestre e i maestri precari della scuola dell’infanzia e primaria hanno diritto alla retribuzione professionale docente invece negata ogni mese dallo Stato: si tratta di 164,00 lordi mensili, quelli negati ad una docente di scuola dell'infanzia, che si è affidata ai legali Anief dopo essersi resa conto di essere stata utilizzata dal ministero dell’Istruzione “in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d’insegnamento a tempo determinato, senza aver percepito durante l’anno scolastico 2017/2018 la retribuzione professionale docenti, indennità prevista dall’articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal MIUR, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno”. Nel ricorso presentato al Tribunale del Lavoro di Ferrara, gli avvocati del giovane sindacato hanno fatto notare che tale comportamento è “in violazione della clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE”.
Esaminata la questione, il giudice ha optato per la piena percezione della retribuzione professionale docenti da parte della maestra, peraltro “prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato”, condannando il Ministero “al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.133,99 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “negare la Retribuzione professionale dei docenti, alla pari della Cia non assegnata al personale Ata, significa discriminare chi già percepisce stipendi ridotti e nemmeno tutti i mesi. Invece di tutelare questi lavoratori, disponibili spesso a svolgere supplenze anche lontano dai loro domicili, si cerca di fare cassa sulla loro pelle, andando a ledere un diritto sacrosanto. Chi ha svolto supplenze ‘brevi e saltuarie’, sottoscritte con i presidi, e non vuole sottostare a questo sopruso farebbe bene ad aderire al ricorso Anief, che ha il preciso fine di recuperare i soldi indebitamente sottratti più gli interessi accumulati”.
La somma di mancata RPD o CIA che docenti supplenti, anche di ruolo con un passato da precari, possono recuperare aderendo al ricorso Anief riguarda gli ultimi cinque anni lavorativi ed è pari a circa uno stipendio in più per ogni anno di servizio svolto”.
Secondo la sezione Lavoro del Tribunale di Ferrara “il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.20015/2018: “l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.
“Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive rivendicate, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
Nella sentenza, dunque, si dà “applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, 2) dell’importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1030,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall’art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SI ALLUNGA LA STRISCIA DI RICORSI VINTI DA ANIEF SULLA RPD
Sono tante le sentenze di restituzione ai docenti della retribuzione professionale docenti precari, pari a 174.50 euro al mese, negata a tutti gli insegnanti precari (come pure la Cia al personale Ata). Negli ultimi mesi tanti giudici hanno accordato la restituzione dei 174,50 euro al mese, per mancata assegnazione della cosiddetta Rpd: si era espresso favorevolmente a febbraio il tribunale di Forlì, poi quello di Modena, quindi di Catania, in primavera abbiamo avuto la sentenza favorevole di Paola. E ancora, nella provincia di Cosenza, dove una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi e un’altra quasi 2.900 euro, poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Di recente, è stata la volta del Tribunale di Firenze, che ha assegnato quasi 4mila euro più interessi ad una docente, quindi di Vercelli, che ha detto sì alla richiesta dei legali dell’Anief, presentata lo scorso mese di aprile, di rimborsare una docente con circa 1.700 euro più interessi. Poi è stata la volta di Modena, dove il tribunale del Lavoro ha restituito 1.646 euro più interessi a una docente per le supplenze “brevi” di tre anni scolastici, di Firenze, dove il giudice ha restituito più di 2mila euro con interessi ad un’insegnante che ha svolto due supplenze e poi ancora di Udine, dove sono stati assegnati circa 1.500 euro. Infine di Vicenza, dove il risarcimento ad una docente, per 236 giorni di supplenze svolti nel 2017/18 è stato pari a 1.325 euro, e di Ferrara dove per 180 giorni di precariato svolto tra il 2016 e il 2017 sono stati assegnati mille euro.
COME FARE RICORSO
Anief ricorda che è possibile presentare ricorso ad hoc per rivendicare il diritto alla riscossione di RPD (per i docenti) e CIA (per il personale Ata) mensili, negli ultimi due anni negato anche a decine di migliaia di supplenti “Covid”: sono tutti supplente che hanno percepito gli stipendi da precari ridotti di circa 170 euro mensili. Qualora volessero definire l’entità della somma da recuperare possono anche utilizzare il calcolatore online messo a disposizione gratuitamente da Anief: fatto ciò, potranno attivare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a condizioni fortemente agevolate. È ancora possibile aderire al ricorso Anief.
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