“L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere”: non può essere giustificata “un’interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito”. L’ha scritto il giudice del lavoro di Terni, dopo avere esaminato il ricorso di una docente, presentato lo scorso marzo, per la mancata presenza in busta paga della retribuzione professionale docente in relazione all'attività di supplenza per l’anno scolastico 2018/2019, con il servizio svolto dal 26.09.2018 al 30.06.2019. Il giudice ha provveduto al “riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dell’istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nei contratti di assunzione allegati al ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo”. Il risarcimento corrisponde a circa uno stipendio.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “la Retribuzione professionale dei docenti, come la Cia degli Ata, non è una concessione dello Stato da un diritto da assolvere nei confronti degli insegnanti, anche quelli che fanno supplenze per pochi giorni. Chi ha svolto supplenze ‘brevi e saltuarie’, stipulate dai dirigenti scolastici, ha quindi la possibilità di aderire al ricorso predisposto da Anief, al fine di recuperare in le cifre negate e gli interessi accumulati negli anni. I docenti che aderiscono al ricorso Anief - supplenti o di ruolo con un passato da precari - possono chiedere la RPD o CIA non corrisposta negli ultimi cinque anni, pari a circa stipendio in più per ogni anno di servizio effettuato.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
Il Tribunale di Terni “a) dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001; b) per l'effetto, condanna il Ministero convenuto al pagamento delle somme dovute a tale titolo, per l’anno scolastico 2018/2019 avendo riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dal 26.09.2018 al 30.06.2019 - oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo; c) Condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 870,00, oltre rimborso contributo unificato, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratesi antistatari”.
I RICORSI VINTI DA ANIEF SULLA RPD
Sono tante le sentenze di restituzione ai docenti della retribuzione professionale docenti precari, pari a 174.50 euro al mese, negata a tutti gli insegnanti precari (come pure la Cia al personale Ata). Negli ultimi mesi tanti giudici hanno accordato la restituzione dei 174,50 euro al mese, per mancata assegnazione della cosiddetta Rpd: si era espresso favorevolmente a febbraio il tribunale di Forlì, poi quello di Modena, quindi di Catania, in primavera abbiamo avuto la sentenza favorevole di Paola. E ancora, nella provincia di Cosenza, dove una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi e un’altra quasi 2.900 euro, poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Di recente, è stata la volta del Tribunale di Firenze, che ha assegnato quasi 4mila euro più interessi ad una docente, quindi di Vercelli, che ha detto sì alla richiesta dei legali dell’Anief, presentata lo scorso mese di aprile, di rimborsare una docente con circa 1.700 euro più interessi. Poi è stata la volta di Modena, dove il tribunale del Lavoro ha restituito 1.646 euro più interessi a una docente per le supplenze “brevi” di tre anni scolastici, di Firenze, dove il giudice ha restituito più di 2mila euro con interessi ad un’insegnante che ha svolto due supplenze e poi ancora di Udine, dove sono stati assegnati circa 1.500 euro. Infine di Vicenza, dove il risarcimento ad una docente, per 236 giorni di supplenze svolti nel 2017/18, è stato pari a 1.325 euro, e di Ferrara.
COME RICHIEDERE LA RPD NEGATA
Anief ricorda che è possibile presentare ricorso ad hoc per rivendicare il diritto alla riscossione di RPD (per i docenti) e CIA (per il personale Ata) mensili, negli ultimi due anni negato anche a decine di migliaia di supplenti “Covid”: sono tutti supplente che hanno percepito gli stipendi da precari ridotti di circa 170 euro mensili. Qualora volessero definire l’entità della somma da recuperare possono anche utilizzare il calcolatore online messo a disposizione gratuitamente da Anief: fatto ciò, potranno attivare i ricorsi in Tribunale con il patrocinio dello stesso sindacato a condizioni fortemente agevolate. Anief continua a tenere aperte le adesioni al ricorso
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