Tutto il personale insegnante della scuola pubblica italiana, precari compresi, deve avere la possibilità di “conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell’insegnamento complessivo fornito agli studenti”: lo ha scritto “il Consiglio di Stato, con sent. n. 1842/2022”, mutando “il proprio precedente orientamento” per “scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Il concetto è stato ribadito dieci giorni fa dal Tribunale di Trapani nell’esaminare il ricorso di una insegnante, difesa dai legali Anief, supplente dal 2020 al 2023: l’istanza, che ha prodotto il risarcimento nei confronti del docente pari a 1.500 euro, era stata presentata poiché i tre contratti annuali non avevano scaturito, come avviene per tutti i precari a causa di una pessima impostazione legislativa, alcuna assegnazione della Carta del docente; il giudice del lavoro ha confermato, invece, che i 500 euro annui vanno senza dubbio assegnati anche ai supplenti.
Nella sentenza del Tribunale di Trapani si ricorda anche che per lo stesso Consiglio di Stato “in materia di formazione del personale docente” le regole sono “dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente”.
“Viceversa – scrive il giudice del lavoro - non è condivisibile l’argomentazione spesa dal Ministero secondo la quale “Se il legislatore del 2015 avesse inteso comprendere tra i destinatari del “bonus” anche i docenti a tempo determinato, li avrebbe inseriti espressamente nella legge”. L’interpretazione restrittiva proposta dall’Amministrazione, infatti, darebbe luogo a forti dubbi di costituzionalità, per le ragioni ben riassunte dal Consiglio di Stato. Alle considerazioni che precedono, poi, ne va aggiunta un’altra: con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente. Si tratta di un elemento troncante che” spazza il campo ad ogni dubbio: la card annuale per l’aggiornamento va assegnata “a qualsiasi docente, anche non di ruolo”.
A Trapani, infine, è stato ricordato che i principi favorevoli all’aggiornamento dei precari “sono stati recentemente condivisi anche dalla Corte di Cassazione che, con sent. n. 29961/2023 ha sancito” una serie di “principi di diritto” con una premessa: “La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, alla luce dell’ennesima sentenza che dà ragione ai precari sulla Carta del docente, torna ad invitare i tanti supplenti o ex precari, oggi di ruolo, che non hanno ancora fatta propria questa opportunità: “Soprassedere su un diritto mancato e sul suo risarcimento – dichiara oggi il leader del giovane sindacato – permette all’amministrazione di continuare a ledere, con impunità, quel diritto e tanti altri. Poiché ci hanno dato pienamente ragione, come rilevato dal Tribunale di Trapani, sia la Corte di Giustizia europea, sia il Consiglio di Stato, sia la Cassazione con la sentenza 4090/23, a questo punto per i tribunali diventa molto molto difficile sostenere il contrario nell’esame dei singoli ricorsi. Ecco perché – conclude Pacifico – invitiamo caldamente tutti i precari che abbiano svolto almeno 150 giorni l’anno di supplenza negli ultimi 5 anni a presentare ricorso con i legali Anief, così da recuperare in tal modo 500 euro per ogni anno scolastico svolto”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DI TRAPANI
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell’espletamento delle attività di studio, introduzione e decisione della stessa. Appare opportuno applicare una decurtazione del 20% in ragione del carattere non particolarmente complesso delle
questioni trattate.
PQM
- Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare al ricorrente, mediante la c.d. “carta docente” la somma complessiva di € 1.500 per gli a.a.s.s. 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
- Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 800,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione.
Trapani, 08/05/2024
Il giudice
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