La formazione degli insegnanti è obbligatoria e finanziata dallo Stato con la Carta del Docente: la norma, introdotta nel 2005 con la Legge 107 approvata dal Partito Democratico, vale anche per gli insegnanti precari che però per formarsi devono pagare di tasca loro. L’incongruenza non può tollerata dal sindacato. E nemmeno dai giudici del lavoro, che stanno condannando inesorabilmente il ministero dell’Istruzione ad assegnare i 500 euro annui della Carta del Docente a coloro che presentano ricorso: l’ultimo della lunghissima serie a dire sì alla card anche ai precari è stato il Tribunale di Firenze che ha accordato ad un docente della scuola superiore 2.500 euro, poiché tra il 2017 e il 2021 l’insegnante ha stipulato “5 contratti a tempo determinato (a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022), svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00”. Secondo il Tribunale, quindi, negare quelle somme comporta una “situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “sulla Carta del docente da destinare ai precari ha ormai preso il sopravvento l’ordinanza della Corte di Giustizia UE del 18 maggio 2022: i giudici interpellati dai legali Anief non possono andare contro quel parere illustre, ne deriva che chi dal 2016 ha sottoscritto contratti di supplenza annuali come insegnante nelle nostre scuole ha facoltà di presentare ricorso gratuito al giudice del lavoro per recuperare la Carta del docente: ha altissime possibilità, lo dicono gli andamenti delle sentenze dell’ultimo anno, di vedersi a assegnare i 500 euro annuali negati. Possono aderire, allo stesso modo, gli educatori, per i quali s’è espressa favorevolmente Cassazione. Entrambi, docenti e educatori, possono fare ricorso da soli o in modo collettivo”.
LA SENTENZA
Nella sentenza, il Tribunale di Firenze ha fatto riferimento alla “Corte di Giustizia dell’Unione Europea”, la quale “ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21” ha rilevato “l’astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE” e in particolare che «la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego».
Inoltre, il giudice ha osservato che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
“Nel caso di specie – continua il giudice -, ove non è in contestazione che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l’aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate. Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna delle annualità (in tutto 5) oggetto di domanda”.
In conclusione, “il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico; 2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 866,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Simona Fabbrini, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 13 aprile 2023”.
IL RICORSO AL GIUDICE CON ANIEF
Il giovane sindacato mette a disposizione di tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado precari dal 2016 la possibilità di presentare ricorso al giudice del lavoro, attraverso i legali del giovane sindacato, per chiedere l’assegnazione dei 500 euro annui prevista dalla Carta del docente: potranno in questo modo recuperare integralmente la somma, fino a 3.500 euro netti. È possibile visionare la video guida, lascheda rilevazione datie la modalità di adesione al ricorsoper chi non vuole sottostare alla sottrazione illegittima della Carta del docente finalizzata all’aggiornamento professionale obbligatorio.
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