Secondo il sindacato l’abbattimento dei costi della politica, su cui tutti siamo d’accordo, non può essere attuato comprimendo i diritti dei cittadini e dei lavoratori. Anche la sentenza della Corte Costituzionale di due giorni fa indica questa direzione.
Incurante della sentenza della Consulta, che solo due giorni fa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della riforma e del riordino delle Province, previsti nel decreto Salva-Italia con la riduzione degli enti in base a criteri di estensione e di numerosità della popolazione, il Governo inaspettatamente tira dritto e nel corso dell’ultima seduta del Consiglio dei ministri fa quadrato attorno alla cancellazione delle stesse Province varando un disegno di legge costituzionale.
Confedir ritiene da sempre fondamentale eliminare gli sprechi delle spese statali e ridurre i costi inutili della politica. In particolare, la nostra confederazione della Sicilia ha da tempo rivendicato la massima accortezza per favorire il risparmio per l’erario, ma allo stesso tempo ha a cuore la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche del personale assunto. Oltre che dei servizi fondamentali che esso offre alla cittadinanza dell’isola. Da mesi la Confedir Sicilia ha messo bene in evidenza l’esigenza di determinare un piano di collocazione alternativo per salvaguardare le sorti di un centinaio di dirigenti e di circa 6mila dipendenti della provincia.
“Non bisogna mescolare – sostiene Marcello Pacifico, neo eletto segretario organizzativo Confedir e presidente Anief – le esigenze necessarie a tagliare di netto gli sprechi della politica con l’erogazione di servizi prioritari per il territorio, come l’assistenza alle scuole secondarie, il necessario supporto agli alunni disabili, la manutenzione delle reti viarie e urbanistiche. Tutte competenze sino ad oggi affidate agli enti provinciali, ma che ora potrebbero venire meno o messe in secondo piano se il Parlamento dovesse dare seguito alla volontà del Governo di tagliare le Province”.
“Questa volontà, tra l’altro, - aggiunge Pacifico – non si sposa con quella della Corte Costituzionale, che appena quarantottore fa ha bocciato l’eventualità. E non certo per i risparmi che ne deriverebbero, quanto per la celerità con cui si arriverebbe, senza esaminarne a fondo le conseguenze, alla soppressione di enti locali che espletano funzioni fondamentali. Come del resto previsto dal nostro dettato costituzionale. Il quale non si può cambiare, di certo, per decreto. Morale: il sindacato è cosciente della necessità di abbattere i costi della politica, ma non può permettere che per ridurli vengano compressi i diritti dei cittadini e dei lavoratori”.
Per tutti questi motivi, la Confedir si rivolge ai parlamentari chiedendo di ascoltare dei tecnici esperti delle svariate problematiche sugli enti locali, affinché possano rappresentargli in modo reale le incompatibilità presenti nel volere del Governo a proposito della decisione di abolire di netto le Province italiane: l’obiettivo è quello di giungere a delle proposte emendative condivise, al fine di rendere un miglioramento al Paese piuttosto che cancellare dei servizi e delle risorse essenziali.
Nuova sentenza della Corte costituzionale che ricorda come sia vietato al Governo l’utilizzo delle retribuzioni differite per il riequilibrio di bilancio attraverso l’introduzione di una tassa speciale verso solo alcune categorie di contribuenti. Ricordato il carattere tributario dei sacrifici imposti dalla legge n. 122/10 della cui proroga il Senato discute il parere. Il sindacato chiede la restituzione ai pensionati dei 50 milioni di euro così risparmiati in questi due anni. Avviate altre iniziative per il recupero dei crediti anche su blocco stipendi, perequazione pensioni e indennità vacanza contrattuale.
La Confederazione avvia le procedure per recuperare per stipendi e pensioni superiori ai 90.000 Euro rispettivamente le quote trattenute dall’8/10 al 10/12 (stipendi) e dall’8/11 al 6/13 (pensioni), per sbloccare gli aumenti di stipendio e riconoscere la perequazione del 2,6% per le pensioni superiori a 1.400 Euro per il 2012/13, per certificare il credito del 2,69% del TFS maturato per il biennio 2009/11 e per ottenere la restituzione della trattenuta del 2,5% di TFR prelevata dalla busta paga degli ultimi dieci anni (2003-2013).
Il contributo di perequazione del 5% sulla differenza tra i 90.000 e i 150.000 Euro, del 10% tra i 150.000 e 200.000 Euro e del 15% sopra i 200.000 Euro, prelevato mensilmente a partire dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014 come previsto dall’art. 18, c. 22 bis legge n. 111/11 e dall’art. 24, c. 31bis della legge n. 201/12 viola gli art. 3 e 53 della Costituzione. Il Governo aveva introdotto la norma per reperire altri 26 milioni di euro ad anno attraverso una tassazione surrettizia dopo che lo stesso contributo di solidarietà era stato applicato agli stipendi dei dipendenti/dirigenti pubblici attraverso l’art. 9 della legge n. 122/2010. Ma è proprio la declaratoria di incostituzionalità di questa norma già manifestata nella sentenza n. 223 del 7 ottobre 2013 che è stata ribadita dal Giudice delle leggi nell’ultima sentenza n. 116 del 3 giugno 2013, dopo che il Mef nella nota dell’8 novembre scorso aveva interrotto la trattenuta sugli stipendi.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief e delegato Confedir al contenzioso, “ancora una volta è stato ribadito dalla Consulta il principio di uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge anche in presenza di interessi rilevanti di bilancio, principio su cui si regge il nostro ordinamento e che il Parlamento non può ignorare mentre si appresta a dare il parere sul Regolamento governativo che intende prorogare il blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici anche per il 2014 e non riconoscere gli scatti attribuiti nel 2011”.
Sta ora al Governo - come ha anche chiarito il sen. Zanettin, relatore del provvedimento (atto n. 9/13) in I Commissione Affari Costituzionale del Senato - valutare bene gli effetti della proroga di una norma che potrebbe essere travolta dalla Consulta - il prossimo 5 novembre - quando saranno discusse una decina di ordinanze rimesse da sei tribunali amministrativi regionali e da un tribunale del lavoro sul blocco degli stipendi per il personale della scuola, dell’università, delle ambasciate, dell’agenzia delle telecomunicazioni.
Nel frattempo, la Confedir avvia le procedure anche legali per il recupero delle somme spettanti ai dipendenti/dirigenti pubblici in servizio e in quiescenza.
La Confedir mette a disposizione i modelli per recuperare il contributo di solidarietà versato da chi ha percepito una retribuzione o una pensione superiore ai 90.000 Euro. Per info, scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La Confederazione avvia anche le procedure per ottenere la perequazione automatica del 2,6% prevista dal D. I. del 18 gennaio 2012, anche per gli importi di pensione superiori a tre volte il valore minimo (1.443 Euro al mese), bloccata dall’art. 24, c. 25 della legge 214/11. In tal caso, scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per aderire, infine, alle iniziative legali per il recupero degli aumenti di stipendio e dell’indicizzazione della vacanza contrattuale, bloccati per il triennio 2011-2013, e dell’eventuale proroga relativa al 2014 dell’aliquota del 2,69% del TFS per il biennio 2011-2012 (quale differenziale tra il 9,60% spettante e il 6,91% attribuito prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, cc. 98-99 della legge n. 228/12), e del 2,5% di TFR indebitamente trattenuto negli ultimi dieci anni per i neo-assunti dopo il 15 maggio 2000 (ai sensi dell’art. 1, c. 2 del DPCM 20 dicembre 1999), bisogna scrivere rispettivamente a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per approfondimenti, leggi i precedenti Comunicati Anief-Confedir sul blocco degli scatti:
Stralcio della sentenza n. 116/13
Considerato in diritto […]
6.– La questione sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost. è fondata.
7.– La norma censurata si inserisce nell’ambito del d.l. n. 98 del 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, emanato nel quadro di una più articolata manovra di stabilizzazione che ha avuto inizio con il d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sviluppatasi in seguito attraverso altri interventi, contenuti nel d.l. n. 138 del 2011. In tali manovre sono state contemplate, per quanto attiene specificamente alle situazioni evocate dalle ordinanze in esame, misure dirette a perseguire un generale “raffreddamento” delle dinamiche retributive del pubblico impiego, oltre a interventi temporanei di riduzione delle retribuzioni e ad interventi “di solidarietà”, variamente articolati, quanto a diverse categorie di cittadini, posti a carico sia del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sia della generalità di cittadini.
Per quanto qui interessa, con riferimento alla norma censurata, questa Corte ha ricostruito la portata dell’attuale formulazione e dell’attuale vigenza della disposizione. La legge 14 settembre 2011, n. 148, nel non convertire in legge l’originaria formulazione del comma 1 dell’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 (che aveva abrogato il comma 22-bis dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011), ha sostituito, come già osservato nella sentenza n. 241 del 2012, il comma non convertito con una disposizione che si è limitata a riaffermare la perdurante efficacia del comma 22-bis dell’art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 («le disposizioni di cui agli articoli […] 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014»). Conseguentemente, con la mancata conversione, la stessa abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 77, terzo comma, Cost., cosí da determinare la reviviscenza del comma 22-bis abrogato dal decreto non convertito.
7.1.– Va altresì osservato che, alla luce del chiaro tenore letterale, la disposizione trova applicazione, in relazione alle erogazioni di trattamenti pensionistici obbligatoria, sia in favore del personale del pubblico impiego, sia in relazione a tutti gli altri trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatori, ivi incluse le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio (comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, recante «Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell’assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691», al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, recante «Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi», al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»), nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e successive modificazioni.
7.2.– Questa Corte ha già espressamente qualificato l’intervento di perequazione in questione come avente natura tributaria, non solo allorché si è occupata, dichiarandone l’illegittimità costituzionale, dell’analogo intervento di cui all’art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010 (sentenza n. 223 del 2012), ma anche e soprattutto allorchè ha esaminato la stessa norma oggi impugnata, con la citata sentenza n. 241 del 2012. In tale pronuncia è stato affermato che «il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici (sopra descritto al punto 7.3.) previsto dallo stesso comma 1 nella parte dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza. La norma impugnata, infatti, integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005)».
Nella specie, la Corte ribadisce la natura tributaria della norma impugnata, e pertanto la correttezza della premessa interpretativa che ha condotto i rimettenti ad impugnare la norma per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
7.3.– Le principali censure dei rimettenti individuano nella misura in questione un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L’intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, divenuta peraltro ancora più evidente, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’analogo prelievo di cui al comma 2 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 (sentenza n. 223 del 2012).
Così correttamente individuato il rapporto di comparazione fra soggetti titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e tutti gli altri titolari di redditi, anche e non solo da lavoro dipendente, come reso palese nelle ordinanze nn. 54 e 55 del 2013, la questione, come con la pronuncia n. 223 del 2012, va scrutinata in riferimento al contrasto con il principio della “universalità della imposizione” ed alla irragionevolezza della sua deroga, avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità di trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi od imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini.
Va infatti, al riguardo, precisato che i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro. Questa Corte ha, anzi, sottolineato (sentenze n. 30 del 2004, n. 409 del 1995, n. 96 del 1991) la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici, che costituiscono, nei diversi sistemi che la legislazione contempla, il perfezionamento della fattispecie previdenziale conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti.
A fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini la misura è ai redditi oltre 300.000 euro lordi annui, con un’aliquota del 3 per cento, salva in questo caso la deducibilità dal reddito.
La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione)» (sentenza n. 341 del 2000). Il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di cui all’art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non può, quindi, che essere ricondotto ad un «giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione» (sentenza n. 111 del 1997).
In relazione agli interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, nel cui contesto si colloca la disposizione in esame, questa Corte ha evidenziato la sostanziale coincidenza dei prelievi tributari posti in comparazione, ritenendo irragionevole il diverso trattamento fra dipendenti pubblici e contribuenti in generale (sentenza n. 223 del 2012).
Anche in questo caso, è necessario analogamente rilevare l’identità di ratio della norma oggi censurata rispetto sia all’analoga disposizione già dichiarata illegittima, sia al contributo di solidarietà (l’art. 2 del d.l. n. 138 del 2011) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro, quest’ultimo assunto anche quale tertium comparationis.
Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi.
Va pertanto ribadito, anche questa volta, quanto già affermato nella citata sentenza n. 223 del 2012, e cioè che tale sostanziale identità di ratio dei differenti interventi “di solidarietà”, determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo». Se da un lato l’eccezionalità della situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall’altro ciò non può e non deve determinare ancora una volta un’obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l’ordinamento costituzionale.
Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell’intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro.
Va, quindi, pronunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, come modificato dall’art. 24, comma 31-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.
Così il Responsabile Confederale CONFEDIR per lo Stato, dr.ssa Barbara Casagrande, oggi in audizione alla I Commissione, Affari Costituzionali, al Senato.
Non è chiaro il risparmio di spesa che si produrrebbe, mentre è evidente una mancata armonizzazione con altre norme esistenti, che già razionalizzano e ottimizzano i servizi logistici sul territorio, come, ad esempio, la Legge 247/2007 e il DI del 28 marzo 2008, sui i poli integrati del Welfare.
Inoltre, alcune previsioni recate sono mera duplicazione dell'esistente: si fa riferimento alle funzioni già in capo alle prefetture di cui al DPR 180/2006 di intervenire per evitare disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa di un ufficio periferico dello Stato.
È necessario riflettere meglio, e chiarire anche gli aspetti - giuridici ed economici - relativi al personale".
L’Atto del Governo n. 7 sulla riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio
Così il sindacato della dirigenza si esprime sul provvedimento all'esame della I Commissione Affari Costituzionali del Senato durante l'audizione. La sentenza n. 223/12 non può riguardare soltanto la magistratura. A rischio gli scatti già pagati per la scuola nel 2011.
“La norma è illegittima perché non transeunte, arbitraria e inutile”; così chiosa Marcello Pacifico, delegato Confedir al Contenzioso, al termine del suo intervento in Parlamento.
“Per i giudici della Consulta – dichiara Pacifico – i sacrifici richiesti a tutti i dirigenti e dipendenti pubblici devono essere eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso. Ora, il blocco degli stipendi e dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2014 e fino al 2013 per il personale della scuola non è eccezionale e transeunte perché non riguarda un solo anno ma un quadriennio, è arbitrario perché non ad tempus ma ad libitum visto il carattere tributario della norma nei confronti di una sola categoria di contribuenti, i dipendenti pubblici, e non consentaneo allo scopo prefisso perché il blocco che si intende prorogare e non recuperare insieme ai 300.000 tagli effettuati nella P.A. negli ultimi tre anni non ha prodotto risparmi visto l'aumento di 10 punti di spesa del debito pubblico”.
A rischio, infine, i recenti aumenti contrattuali disposti per legge per la scuola nel 2011, che sembrano non siano più considerabili come tali ai fini della progressione di carriera.
Se dovesse essere approvato il regolamento, il sindacato chiederà giustizia ai tribunali della Repubblica per ottenere il giusto riconoscimento al lavoro svolto in questi anni.
L’Atto del Governo n. 9 sul blocco della contrattazione e degli scatti
La Memoria di audizione Confedir
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTI UTILI
D.M. 74/2012 (con Tabella ripartizione contingente regionale e provinciale diviso per grado di istruzione)
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C.M. 6103/2012 - Istruzioni operative immissioni in ruolo
Convocazioni del personale tramite PEC - Precisazioni
Tabella ripartizione nomine ruolo docenti e educativi organico titolari, disponibilità ed esuberi 2012 - Ipotesi aliquote
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Nota MIUR - Chiarimenti contingente e posti accantonati
Applicazione Direttiva del Ministro per la funzione pubblica n. 14 del 22/12/2011 – Chiarimenti dell'AT di Torino su autocertificazione e documenti da allegare all’istanza di ricostruzione della carriera (con Modello di autocertificazione) N.B. l'istanza deve essere prodotta dopo aver superato l'anno di prova.
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Coordinatori d’Area:
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Gianmauro Nonnis – Coordinatore RSU Area Centro (Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Sardegna, Umbria) - 327.7970642 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Stefano Cavallini – Coordinatore RSU Area Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) - 327.7970638 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Giovanni Portuesi – Coordinatore RSU Area Sicilia - 328.1673121 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Segreteria nazionale Settore RSU (da lun. a ven. ore: 8.30 – 18.30)
Alessandra Cannizzaro – Coordinatore Settore RSU - tel. 3270231029 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 393.8279610/ 091/7098360
Le consulenze in presenza presso la Segreteria nazionale saranno effettuate previo appuntamento telefonico (393 8279610).
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Tutti i ricorsi riguardanti i concorsi
DESCRIZIONE: Il bando di concorso in maniera irragionevole, arbitraria e quindi illegittima esclude i laureati tra il 2001 e il 2012 (art. 2, c. 3, lettera b), i docenti di ruolo (art. 2, c. 6) e limita la scelta a una sola regione, contrariamente a quanto disposto nel Decreto legislativo 297/94.
REQUISITI: Docenti di ruolo e laureati in possesso di titolo di studi (laurea quadriennale o laurea specialistica) valido per l'accesso alla classe di concorso d'interesse conseguito tra il 2001 e il 2012.
MODALITA' DI PREADESIONE: Per preaderire al ricorso ericevere le istruzioni operative, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando in oggetto “Ricorso Concorso a Cattedra”. e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI).
NOTA BENE: Per l'effettiva partecipazione al ricorso è necessario inoltrare domanda di partecipazione al Concorso a Cattedra (entro il 7 novembre) attraverso il sistema istanze on-line (art. 3, c. 3) e in formato cartaceo (seguendo le istruzioni che saranno fornite dall'ANIEF). Il ricorso è riservato agli iscritti Anief. Per l’occasione, se non ancora iscritto, potrai fare parte della nostra organizzazione sindacale e richiederci ordinaria consulenza gratuita per tutelare il tuo diritto al lavoro. Per info sulle modalità di iscrizione all’Anief, vai alla sezione “Iscrizioni” del nostro sito.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà per e-mail le istruzioni operative per l'invio della documentazione utile all'effettiva adesione al ricorso. Anief fornirà, inoltre, le istruzioni per l'invio del modello cartaceo di partecipazione al Concorso (sarà cura e responsabilità del ricorrente inviare tale modello a mezzo raccomandata1, nei tempi previsti, agli indirizzi indicati nelle istruzioni ANIEF).
COSTI E SERVIZI: Il costo per la gestione del ricorso relativamente alla richiesta dell’ordinanza cautelare per partecipare alle prove preselettive e alla discussione del merito non supererà i 120 euro. A ogni ricorrente sarà inviato in omaggio il testo, in formato e-book, di preparazione alla prova preselettiva elaborato da Edises, leader nel settore.
SCADENZA ADESIONI: 7 novembre 2012. Prorogato al 14 novembre 2012.
Tutti i ricorsi riguardanti il PAS
Tutti i ricorsi riguardanti il TFA
DESCRIZIONE: Ricorso al TAR per ottenere la partecipazione alle prove scritte successive ai Test di accesso al TFA dei candidati esclusi o per ottenere la riproposizione delle prove stesse.
REQUISITI: Partecipanti ai Test del Tirocinio Formativo Attivo che non hanno superato la selezione.
MODALITA' DI PREADESIONE: Per preaderire al ricorso e ricevere le istruzioni operative, inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando in oggetto “ricorso per accedere alle prove scritte”. e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI).
NOTA BENE: Per l'effettiva adesione al ricorso è necessario inviare i documenti richiesti nelle istruzioni operative attraverso l'invio a mezzo raccomandata1.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà per e-mail le istruzioni operative per l'invio del plico cartaceo di adesione al ricorso. L’invio cartaceo del plico deve pervenire, entro la data indicata, con il mezzo postale denominato Raccomandata 1.
SCADENZA ADESIONI: 20 agosto 2012. Prorogata al 7 settembre 2012.
Tutti i ricorsi riguardanti i precari
DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi con richiesta di relativo risarcimento.
REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08 su posto vacante e disponibile.
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STABILIZZAZIONE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.
NOTE: Per avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.
MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte
COSTO: € 100
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DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento degli scatti biennali anche al personale precario con relativo recupero delle spettanze non percepite.
REQUISITI: Docenti abilitati inseriti in GaE (oppure ATA inseriti in graduatoria permanente) con almeno 3 contratti al 30/06 o al 31/08.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTO: Gratuito
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DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il prolungamento al 31/08 del contratto al 30/06 stipulato su posto vacante e disponibile con relativo recupero degli stipendi non percepiti.
REQUISITI: Docenti e ATA che hanno stipulato almeno un contratto al 30/06 su posto vacante e disponibile.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 31 AGOSTO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO). Risulta necessario inviare, inoltre, lettera interruttiva della prescrizione per raccomandata all’amministrazione interessata, conservandone copia.
NOTE: Per avere la conferma se il posto occupato da supplente era o è vacante e disponibile, bisogna inviare all’Ambito Territoriale e al Dirigente della Scuola apposita istanza di accesso agli atti e trasmettere al legale l’eventuale risposta.
MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTO: € 100
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Selezionare il ricorso d'interesse dalla lista:
RICORSO PUNTEGGIO ABILITAZIONE STRUMENTO MUSICALE
RICORSO PUNTEGGIO SERVIZIO MILITARE
RICORSO INSERIMENTO IN I/II FASCIA DELLE GAE
RICORSO SPOSTAMENTO PUNTEGGIO DI SERVIZIO
RICORSO VALUTAZIONE SERVIZIO ASPECIFICO COME SPECIFICO
RICORSO VALUTAZIONE SERVIZIO CONTEMPORANEO SFP
RICORSO SALVA-PRECARI 2009/2011
RICORSO INSERIMENTO/REINSERIMENTO IN GAE
DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento esclusivo del bonus di 6 punti alle abilitazioni conseguite tramite SSIS, SFP, COBASLID o AFAM. La Tabella 2 allegata al D.M. 44/2011 attribuisce tale bonus a tutte le abilitazioni; il ricorso si propone di ristabilire la legittima attribuzione dei 6 punti ai soli abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM.
REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID o AFAM inseriti in GaE
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 6 PUNTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA ADESIONI: Adesioni Aperte
COSTO: € 150
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento esclusivo del bonus di 6 punti alle abilitazioni conseguite tramite SSIS, SFP, COBASLID o AFAM. La Tabella 2 allegata al D.M. 44/2011 attribuisce tale bonus a tutte le abilitazioni; il ricorso si propone di ristabilire la legittima attribuzione dei 6 punti ai soli abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM.
REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 6 punti TAR
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso 6 punti” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.
CHIARIMENTI: Per i ricorrenti TAR 5053/09, 5054/09, 5055/09 è consigliabile attendere l'imminente pronuncia del Consiglio di Stato. I ricorrenti degli altri ricorsi 6 punti TAR possono procedere, se interessati, con la prosecuzione del ricorso al Giudice del Lavoro.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.
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DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere lo spostamento del bonus di 24 punti SSIS da una classe di concorso a un'altra.
REQUISITI: Abilitati tramite SSIS in diverse classi di concorso.
NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento dei 24 punti SSIS.
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO 24 PUNTI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA ADESIONI: Adesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto lo spostamento dei 24 punti nel modulo di aggiornamento delle GaE.
COSTO: € 150
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere/mantenere lo spostamento del bonus di 24 punti SSIS da una classe di concorso a un'altra.
REQUISITI: Abilitati SSIS, SFP, COBASLID, AFAM che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 24 punti TAR
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso 24 punti” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.
CHIARIMENTI: I ricorrenti TAR possono procedere, se interessati, con la prosecuzione del ricorso al Giudice del Lavoro in modo da ottenere l'effettivo spostamento dei 24 punti o mantenere in via definitiva quello ottenuto tramite Ordinanze TAR.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.
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DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione del punteggio relativo al voto di abilitazione in Strumento Musicale (da 4 a 12 punti). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al voto di tale abilitazione, mettendo in atto un'odiosa disparità di trattamento tra i docenti di Strumento Musicale e tutti gli altri abilitati.
REQUISITI: Docenti già inseriti nelle GaE in possesso dell'Abilitazione in Strumento Musicale.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO STRUMENTO MUSICALE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTO: € 150
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione (o il mantenimento ottenuto con Ordinanza TAR) del punteggio relativo al voto di abilitazione in Strumento Musicale. La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al voto di tale abilitazione, mettendo in atto un'odiosa disparità di trattamento tra i docenti di Strumento Musicale e tutti gli altri abilitati.
REQUISITI: Docenti già inseriti nelle GaE in possesso dell'Abilitazione in Strumento Musicale che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Strumento Musicale TAR
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Strumento Musicale” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.
CHIARIMENTI: Per i ricorrenti TAR 2010 e 2011 è necessario, prima di proseguire il ricorso al GdL, attendere la risoluzione del ricorso pendente al TAR.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.
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DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'attribuzione nelle GaE del punteggio relativo al servizio di leva (o assimilati) prestato non in costanza di nomina (servizio di insegnamento nella scuola pubblica). Per presentare la richiesta è necessario aver prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso d'interesse (diploma o laurea). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.
REQUISITI: Abilitati già inseriti nelle GaE che hanno svolto il servizio militare (o assimilati) dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso alla classe di concorso d'interesse (diploma o laurea).
NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto espressamente, all'atto dell'ultimo aggiornamento nelle Graduatorie a Esaurimento, la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SERVIZIO MILITARE” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - DELLA SEDE STATALE DI ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto la valutazione del servizio militare nel modulo di aggiornamento delle GaE.
COSTO: € 150
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere/mantenere l'attribuzione nelle GaE del punteggio relativo al servizio di leva (o assimilati) prestato non in costanza di nomina (servizio di insegnamento nella scuola pubblica). Per presentare la richiesta è necessario aver prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo di studi valido per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso d'interesse (diploma o laurea). La normativa vigente, infatti, non prevede alcuna attribuzione di punteggio relativa al servizio di leva svolto non in costanza di nomina.
REQUISITI: Ricorrenti TAR che hanno intenzione di proseguire il ricorso al GdL.
NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario aver richiesto espressamente, all'atto dell'aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento, la valutazione del servizio militare svolto non in costanza di nomina
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Servizio Militare” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.
CHIARIMENTI: I ricorrenti TAR che hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare in seguito a Ordinanza favorevole, devono segnalarlo nella mail di preadesione.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.
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DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento, l'inserimento nella I/II Fascia delle medesime. Ciò consentirebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. 44/2011, di poter fruire della possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di 2 province differenti.
REQUISITI: Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO FASCIA” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTO: € 150
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in III Fascia delle Graduatorie a Esaurimento, l'inserimento nella I/II Fascia delle medesime. Ciò consentirebbe, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del D.M. 44/2011, di poter fruire della possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di 2 province differenti.
REQUISITI: Docenti già inseriti in III Fascia delle GaE che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso I/II Fascia al TAR
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Fascia” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.
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DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti pluriabilitati inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, lo spostamento da una classe di concorso ad un'altra del punteggio di servizio già dichiarato; attualmente tale spostamento è impedito dall'art. 1 comma 4-quater della L. 167/2009.
REQUISITI: Docenti pluriabilitati già inseriti nella III Fascia delle GaE.
NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, lo spostamento del punteggio di servizio già dichiarato.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO PUNTEGGIO DI SERVIZIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto lo spostamento del servizio già attribuito nel modulo di aggiornamento delle GaE.
COSTO: € 150
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti pluriabilitati inseriti in Graduatoria ad Esaurimento, lo spostamento da una classe di concorso ad un'altra del punteggio di servizio già dichiarato; attualmente tale spostamento è impedito dall'art. 1 comma 4-quater della L. 167/2009.
REQUISITI: Docenti pluriabilitati inseriti nelle GaE che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Spostamento Punteggio Servizio al TAR
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Punteggio Servizio” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.
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DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere, in favore dei docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento ed esclusi dai benefici dei "Salva-precari", la valutazione del servizio prestato in altra classe di concorso (aa.ss. 2009/10 e 2010/11) come punteggio specifico (calcolato per intero) anziché aspecifico (dimezzato) nella classe di concorso d'interesse.
REQUISITI: Docenti pluriabilitati già inseriti nella III Fascia delle GaE.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO PUNTEGGIO SPECIFICO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTO: € 150
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere in favore dei docenti inseriti in Graduatoria ad Esaurimento ed esclusi dai benefici dei "Salva-precari", la valutazione del servizio prestato in altra classe di concorso (aa.ss. 2009/10 e 2010/11) come punteggio specifico (calcolato per intero) anziché aspecifico (dimezzato) nella classe di concorso d'interesse.
REQUISITI: Docenti pluriabilitati già inseriti nelle GaE che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Punteggio Specifico al TAR
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Punteggio Specifico” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.
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DESCRIZIONE:Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento parziale (1 o 2 anni su 4) del servizio di insegnamento prestato durante il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
REQUISITI: Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE in possesso della laurea in SFP e che hanno prestato servizio di insegnamento contemporaneo per almeno 3 anni durante la frequenza dei corsi SFP
NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver richiesto, all'atto dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie, la valutazione del servizio svolto durante la frequenza dei corsi SFP.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SERVIZIO SFP” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto la valutazione del servizio contemporaneo nel modulo di aggiornamento delle GaE.
COSTO: € 150
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento parziale (1 o 2 anni su 4) del servizio di insegnamento prestato durante il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria.
REQUISITI: Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE in possesso della laurea in SFP che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso 6 punti TAR
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Servizio SFP” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.
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DESCRIZIONE:Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'inserimento negli elenchi Salva-precari nel biennio 2009/2011
REQUISITI: Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE che non hanno ottenuto l'inserimento negli elenchi Salva-Precari nel biennio 2009-2011 pur avendo prestato servizio, nell'anno di riferimento, per almeno 180 giorni ma su più istituzioni scolastiche e/o con contratti non continuativi e che, a causa di tale esclusione, non potranno richiedere l'attribuzione dell'intero punteggio di servizio per il biennio 2009-2011
NOTE: Per aderire al ricorso e necessario aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie prioritarie Salva-Precari.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “PREADESIONE RICORSO SP 180 GIORNI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale/ultimo servizio).
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate a chi ha espressamente richiesto l'inserimento negli elenchi prioritari Salva-precari 2009/2011.
COSTO: € 150
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere l'inserimento negli elenchi Salva-precari nel biennio 2009/2011.
REQUISITI: Docenti già inseriti nella III Fascia delle GaE esclusi dagli elenchi Salva-Precari 2009-2011 che hanno aderito negli anni precedenti al ricorso Salva-precari TAR
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso SP 180 Giorni” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR.
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ATTENZIONE: Si ricorda che in virtù del nuovo Decreto Ministeriale 53/2012 per l’inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, chi ha aderito al ricorso inserimento/reinserimento GaE nell'anno 2011 deve comunque espletare entro il 10 luglio quanto indicato nelle istruzioni ricevute a mezzo newsletter (invio del modulo cartaceo di richiesta inserimento).
Chi non avesse ricevuto le istruzioni, può chiedere i modelli cartacei e le istruzioni complete scrivendo una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure contattando la sede territoriale Anief più vicina.
MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai alla categoria Inserimento/Reinserimento in GaE
DESCRIZIONE: Ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere l'inserimento/reinserimento nelle Graduatorie a Esaurimento degli abilitati/abilitandi esclusi dal D.M.53/2012
REQUISITI: Abilitandi SFP, abilitati all’estero, aspiranti in possesso didiploma magistrale abilitante, abilitati ex D.M. 21 e 85 del 2005, abilitati con semestre aggiuntivo IX ciclo SSIS e chi è stato depennato per non aver prodotto l'aggiornamento.
MODALITA'DI ADESIONE:Richiedere i modelli cartacei di inserimento scrivendo una mail aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.';document.getElementById('cloak3e294caa895055bf275c69c972510c1f').innerHTML += ''+addy_text3e294caa895055bf275c69c972510c1f+'<\/a>'; avente per oggetto “Ricorso inserimenti 2012” e per testo i propri dati anagrafici completi e la propria sede diservizio statale. PRIMA DI INVIARE LA MAIL LEGGERE LE ISTRUZIONI COMPLETE
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nella mail di preadesione “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”
MAGGIORI INFORMAZIONI:vai al link
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA:10 LUGLIO 2012
NEWS:Vai alla categoria Inserimento/Reinserimento in GaE
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DESCRIZIONE: Prosecuzione del ricorso TAR al Giudice del Lavoro per ottenere il recupero del ruolo o il risarcimento del danno per mancata supplenza a causa dell'inserimento "in coda" nelle Graduatorie ad Esaurimento 2009/2011.
REQUISITI: Ricorrenti TAR Pettine 2009 e 2010 che, in virtù dell'inserimento "a pettine" nelle Graduatorie "di coda", possono vantare il diritto alla stipula di contratti a tempo indeterminato o il risarcimento del danno per mancata supplenza.
MODALITA' DI ADESIONE: Inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. avente per oggetto “Prosecuzione Ricorso Pettine” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO - via, comune, provincia – della scuola STATALE di ATTUALE/ULTIMO SERVIZIO).
CASI PARTICOLARI: Chi non ha mai prestato servizio nella scuola statale dovrà indicare nel testo della mail “NESSUN SERVIZIO IN SCUOLA STATALE”.
CHIARIMENTI: I ricorrenti devono specificare nella mail il numero di ruolo TAR cui hanno aderito nel 2009 o nel 2010.
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva prosecuzione del ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Limitate ai ricorrenti TAR 2009 e 2010
Tutti i ricorsi riguardanti i il personale di ruolo
DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere lo sblocco del contratto e il recupero, anche ai fini previdenziali, degli scatti di anzianità che l'art. 9 (commi 17, 21 e 23) della Legge 122/2010 blocca per il periodo 2011-2013.
REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO SCATTI STIPENDIO” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).
MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio della e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTO: € 150
DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere la valutazione, ai fini della mobilità e nelle graduatorie interne d'istituto, dei seguenti titoli: abilitazioni diverse dal Concorso Ordinario (12 punti), titolo SSIS o specializzazione sostegno (5 punti), servizio pre-ruolo (da far valutare 6 punti invece di soli 3 punti), incarico in qualità di supervisore Tirocinio (12 punti), incarico di presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità dopo l'a.s. 2000/2001 (1 punto per ogni servizio).
REQUISITI: Docenti di ruolo in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: abilitazione tramite SSIS o concorsi riservati, specializzazione sul sostegno, incarico di Tutor di Tirocinio, servizio di insegnamento pre-ruolo, servizio post 2000/2001 come presidente o commissario interno/esterno agli esami di maturità.
NOTE: Per aderire a questo ricorso è necessario indicare, sia nella domanda di mobilità on-line, sia nella dichiarazione cartacea per la graduatoria interna d'istituto, i titoli di cui si chiede la corretta valutazione.
MODULO DI PREADESIONE: Scarica il modulo
MODALITA' DI PREADESIONE: Scaricare e inviare in allegato il modulo di preadesione all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO TABELLA TITOLI” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).
MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link
ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA ADESIONI: 9 aprile 2013. PROROGA: 11 aprile 2013. Adesioni aperte.
COSTO: € 150
DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere l'interruzione della trattenuta Enam sullo stipendio e far risarcire le quote illegittimamente trattenute, al netto degli interessi maturati, a far fede dalla soppressione dell’ente (30 luglio 2010).
REQUISITI: Docenti di ruolo e dirigenti della scuola dell'Infanzia e della Primaria
MODELLO REVOCA ENAM: Inviare il modello di revoca della trattenuta Enam a mezzo raccomandata a/r alla Ragioneria provinciale dello Stato di propria pertinenza (provincia della sede di servizio) e per conoscenza all’INPS. Contestualmente si deve inoltrare, in allegato alla mail di preadesione, copia del modello di revoca inviato e qualsiasi eventuale risposta ricevuta dall'amministrazione all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
MODALITA' DI PREADESIONE: Dopo aver spedito il modello di revoca per raccomandata, allegarlo tramite mail e inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO ENAM” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (INDIRIZZO COMPLETO – via, comune, provincia - della sede statale di attuale servizio).
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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTO: € 100
DESCRIZIONE: Il D.L. 185/2012 ripristina per il TFR dei precari e dei neo-assunti dopo il 2001, contro la Costituzione, quota 6,91% e trattenuta 2,5%. Per gli assunti prima del 2001, invece, ritornati a quota 9,60%, mistero sul 2,69% in più che lo Stato dovrebbe versare per il 2011 e il 2012. Mef e Inps bloccano, per ora, tutto al 30.12.10, al netto delle riliquidazioni entro un anno previste. Procedure per ottenere quanto dovuto, almeno 1.000 euro a lavoratore, attraverso l'invio di una diffida e di un modello di decreto ingiuntivo in caso di risposta negativa.
REQUISITI: Docenti e ATA precari e di ruolo
MODELLO DIFFIDA TFR: I nuovi modelli di diffida sono disponibili online a questo link.
MODALITA' DI PREADESIONE: Scarica gratuitamente e invia le nuove diffide, che puoi scaricare da questo link.
MAGGIORI INFORMAZIONI: Vai al link
ISTRUZIONI OPERATIVE: Richiedi le istruzioni per ricorrere scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTI: Modello di diffida: gratuito. Ricorso: € 100
DESCRIZIONE: Ricorso per ottenere la valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo oggi illegittimamente valutato per intero solo fino a 4 anni, con la parte eccedente valutata per soli 2/3 ai fini giuridici e il restante 1/3 ai soli fini economici.
REQUISITI: Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo.
MODALITA' DI PREADESIONE: Inviare una e-mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. inserendo come oggetto “PREADESIONE RICORSO RICOSTRUZIONE CARRIERA” e per testo i propri dati anagrafici completi (COGNOME, NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, CODICE FISCALE, RECAPITI MAIL E TELEFONICI) e la propria sede di servizio statale (indirizzo COMPLETO – via, comune, provincia - della sede STATALE di attuale servizio).
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ISTRUZIONI OPERATIVE: Anief invierà successivamente per e-mail le istruzioni operative per l'effettiva adesione al ricorso. L'invio dell'e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all'effettiva partecipazione al ricorso.
SCADENZA: Adesioni Aperte
COSTO: € 150
Anief, attivato il master del Prof. Marcello Pacifico:
Legislazione Scolastica e Metodologie Didattiche
L’Anief, Associazione Sindacale Professionale, in convenzione con Eurosofia, Ente Italiano di Formazione europea e di Ricerca accreditato dal MIUR, e con l'Università Telematica Pegaso organizza:
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Obiettivo del Master è di fornire una preparazione esaustiva sulla legislazione scolastica e nozioni di diritto sindacale, diritto privato, diritto pubblico, diritto amministrativo, fornendo al personale scolastico gli elementi per un aggiornamento professionale qualitativo e per una difesa attiva e consapevole dei propri diritti. Al termine del percorso sarà rilasciato un “Diploma Universitario Master di I livello” spendibile per arricchire il tuo curriculum formativo.
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Per info contattare la segreteria di Eurosofia al numero 091.7098311 oppure 091.7098357 o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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DIDATTICA DELL'INCLUSIONE: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA
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IL NUOVO RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E LA GESTIONE DELLA GOVERNANCE
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LA FUNZIONE DOCENTE E IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA: DIDATTICA, INCLUSIVITA' E VALUTAZIONE
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO
NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE PER UNA DIDATTICA COSTRUTTIVA
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· Ore: 1500
· Costo: 500 euro
· Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016
LE NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
· Sigla: PERF116
· Termine di iscrizione: 30-01-2016
· Durata: annuale
· Ore: 1500
· Costo: 500 euro
· Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016
· Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria
LE NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO PER I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
· Sigla: PERF117
· Termine di iscrizione: 31-12-2015
· Durata: annuale
· Ore: 500
· Costo: 500 euro
· Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 30/01/2016
· Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria
NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE PER UNA DIDATTICA COSTRUTTIVA
· Sigla: PERF118
· Termine di iscrizione: 30-01-2016
· Durata: annuale
· Ore: 500
· Costo: 500 euro
· Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016
· Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria
PER UNA NUOVA METODOLOGIA DIDATTICA: APPRENDERE ED EDUCARE NELLA SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
· Sigla: PERF120
· Termine di iscrizione: 30-01-2016
· Durata: annuale
· Ore: 500
· Costo: 500 euro
· Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016
· Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria
NUOVE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO E DI VALUTAZIONE PER UNA DIDATTICA COSTRUTTIVA
· Sigla: PERF121
· Termine di iscrizione: 30-01-2016
· Durata: annuale
· Ore: 1500
· Costo: 400 euro
· Iscrizione rateizzata: € 200 al momento dell’iscrizione + € 200 entro il 29/02/2016
· Titolo di accesso: diploma di istruzione secondaria
DIDATTICA DELL'INCLUSIONE: I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
· Sigla: PERF122
· Termine di iscrizione: 30-01-2016
· Durata: annuale
· Ore: 1500
· Costo: 500 euro
· Iscrizione rateizzata: € 250 al momento dell’iscrizione + € 250 entro il 29/02/2016
L'ANIEF è soggetto qualificato per la formazione del personale della Scuola ai sensi della direttiva n. 90/2003.
Corso di preparazione al concorso DS
Le competenze e le abiltà del docente per il sostegno agli alunni con disabilità
Corso di formazione per il personale ATA e DSGA
Le competenze e le abilità del docente tutor del TFA
I corsi on-line di lingua inglese dell’Università Telematica Pegaso sono concepiti per essere interattivi e consentono a tutti di raggiungere i propri obiettivi linguistici in modo rapido e flessibile. Innovativi e pratici, combinano una grande semplicità di esposizione a una ricca esemplificazione di casi concreti: in questo modo le peculiarità della grammatica inglese vengono rese più fruibili anche da parte degli studenti meno esperti.
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE
Lingua inglese Livello A1
Scheda tecnica - Domanda Adesione
Lingua inglese Livello A2
Scheda tecnica - Domanda Adesione
Lingua inglese Livello B1
Scheda tecnica - Domanda Adesione
Lingua inglese Livello B2
Scheda tecnica - Domanda Adesione
Lingua inglese Livello C1
Scheda tecnica - Domanda Adesione
Lingua inglese Livello C2
Spazio Anief di mainstreaming per un cambiamento culturale e strategico di professionalità docente dai contesti educativi alla didattica: conoscere e praticare attività inclusive nella scuola. A cura di Elena Duccillo |
LE PROSPETTIVE - LA TECNICA DELLA SCUOLA
SPAZIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I SOCI
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In questo numero:
IL PUNTO
I RICORSI
Dimensionamento: per evitare il licenziamento i Dsga costretti a cambiare regione
Ricorso contro il blocco quinquennale della mobilità per il personale docente neo immesso in ruolo
Scheda di rilevazione dati Ricorso Mobilità - Trasferimenti
PRECARIAMENTE A cura di Antonietta De Luca
Anche tu da queste parti? Sono almeno dieci click che ti osservo, sai? Scommetto che apparteniamo allo stesso popolo. Lasciami indovinare…anche tu vai in crisi quando ti chiedono: “Dove abiti?”, ti imbarazzano domande come: “Da dove vieni?”, “Dove vai?”, “Quanto tempo rimani?”? Allora sei dei nostri. Se poi cominci addirittura a balbettare quando qualcuno vuole sapere dove lavori, be’, collega, sai cosa c’è? Sei proprio al posto giusto qui ed ora, almeno su questa pagina e l’inchiostro seminato dall’aratro digitale della mia tastiera è proprio per te. |